24 Aprile 2020
La Regione Lazio lo scorso 23 aprile con nota U.0373564 ha fornito alcune precisazioni, in verità su aspetti marginali rispetto a quelli segnalati con la precedente news del 21 aprile u.s., in merito all’ordinanza presidenziale n. Z00034 del 18 aprile u.s., con la quale sono state adottate nuove misure volte alla prevenzione e al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 nelle strutture sanitarie (ospedaliere, residenziali e semiresidenziali, sociosanitarie e socio assistenziali) imponendo condizioni e vincoli nella gestione del relativo personale.
In particolare, la Regione precisa che la suddetta ordinanza si rivolge anche alle strutture ospedaliere unicamente per quanto concerne l’obbligo di dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale e garantire ai dipendenti specifici percorsi formativi sull’utilizzo degli stessi (anche utilizzando piattaforme FAD), nonché per quanto attiene le modalità di contabilizzazione dei costi e delle procedure a tal fine da seguire (in parte presenti nel citato allegato A), chiarendo – come già segnalato nella suddetta precedente news – che la restante parte del provvedimento è rivolto alle sole strutture territoriali, residenziali e semiresidenziali, che svolgono attività sanitaria, sociosanitaria o socioassistenziale.
Al riguardo la Regione specifica che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto delle nuove indicazioni regionali è rivolta alle citate strutture, al fine di agevolare il controllo delle stesse (ed in particolare di quelle maggiormente ricettive) da parte delle Aziende sanitarie locali.
La Regione Lazio conferma, come rilevato nella precedente news, che l’obbligo di “svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente all’interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata di più stabilimenti, esclusivamente all’interno del medesimo stabilimento” riguarda unicamente il personale operante nelle strutture territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali e non anche in quelle ospedaliere.
Sul punto, con le precisazioni in esame, la Regione aggiunge che nel caso in cui sia necessario l’intervento in struttura del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, del medico di continuità assistenziale, nonché del medico specialista anche convenzionato (o comunque di attività anche di consulenza specialistica) occorrerà privilegiare il ricorso a modalità di teleassistenza e telemedicina.
Qualora ciò non sia possibile, la Regione ammette che l’intervento del medico avvenga sul posto, previo utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, assicurando il rispetto di quanto previsto al punto 1 lett. d) dell’ordinanza, ossia il controllo in entrata e in uscita della temperatura corporea nelle modalità indicate nello stesso provvedimento.
Inoltre, la Regione, chiarisce che quanto previsto al punto 2 dell’ordinanza, ossia che “nel caso di impossibilità a dotarsi autonomamente dei DPI, il gestore della struttura fa richiesta del proprio bisogno, per il tramite della ASL territorialmente competente, alla Regione Lazio che provvede in base al numero, alle tipologie disponibili e al fabbisogno giornaliero”, è finalizzato a supportare le strutture nell’approvvigionamento dei suddetti dispositivi, senza sollevare in alcun modo le stesse dall’obbligo di fornire ai lavoratori quanto necessario per la protezione individuale.
Infine, ferma restando l’esigenza di assicurare massimo rigore nella prevenzione del contagio del Covid-19 nei confronti della popolazione maggiormente fragile, la Regione si riserva di valutare l’opportunità di consentire specifiche deroghe per le strutture di tipo familiare, case-famiglia e strutture per minori.
Download Le precisazioni della Regione Lazio sull’ordinanza del 18 aprile u.s.