Proprio alla Vigilia di Natale, Governo e Ministro della Salute sono intervenuti con nuove indicazioni e disposizioni riguardanti la gestione dell’emergenza in corso.
Con la circolare n. 0059207 del 24 dicembre u.s., infatti, il Ministero della Salute ha resa nota la possibilità di somministrare la dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni), e non più cinque mesi (150 giorni), dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni).
Allo stato attuale, pertanto, si è in attesa che il Commissario Straordinario comunichi la data di avvio per l’applicazione di tale nuovo criterio temporale.
Sempre nella serata della Vigilia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 221/2021 (c.d. Decreto Festività), per il tramite del quale l’Esecutivo ha ufficialmente disposto la proroga dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, nonché una serie di urgenti misure per tentare di arrestare il recente innalzamento dei casi di contagio da Covid-19.
Le nuove disposizioni, per quanto di interesse, possono così essere riassunte:
- dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass scende a 6 mesi, i quali decorrono da:
- completamento del ciclo vaccinale primario;
- somministrazione della dose booster;
- avvenuta guarigione;
- dal 30 dicembre 2021 (e fino alla cessazione dello stato di emergenza) l’ingresso dei visitatori nelle strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie è consentito esclusivamente previo possesso:
- di un green pass che attesti l’avvenuta somministrazione della dose di richiamo;
- di un green pass che attesti il completamento del ciclo vaccinale primario oppure la guarigione da non più di 6 mesi: in tali casi, tuttavia, è richiesta l’esibizione di un tampone negativo effettuato non più di 48 ore prima dell’accesso. A tali fini, sarà nuovamente modificata l’App Verifica C19 ed è autorizzata, nelle more, la verifica della certificazione verde cartacea;
- per la partecipazione ai corsi di formazione privati svolti in presenza è necessario il possesso e l’esibizione di un green pass (base) in corso di validità;
- sono prorogate le disposizioni di cui all’art. 26, co. 2-bis, d.l. 18/2020 relative allo smart working per i lavoratori fragili. Tale proroga è efficace fino all’adozione (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo d.l.) del Decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e della p.a., e, in ogni caso, fino al 28 gennaio 2022. Tale Decreto individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali l’attività lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;
- le misure in materia di congedi parentali oggetto di precedente news introdotte dal d.l. 146/2021 sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
Il Decreto prevede la proroga, al 31 marzo p.v., anche di ulteriori misure, quali in particolare:
- conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte di aziende ed Enti del SSN (previsto dall’art. 2-bis, co. 3, d.l. 18/2020);
- trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori sociosanitari (previsto all’art. 12, co. 1, d.l. 18/2020);
- smart-working c.d. emergenziale (di cui all’art. 90, co. 3 e 4, d.l. 34/2020).