13 Giugno 2023
A circa cinque mesi dalla pubblicazione della Legge di Bilancio 2023, che ha elevato all’80% l’indennità del congedo parentale per una mensilità, arrivano le attese indicazioni dell’INPS.
Il congedo parentale ha una durata massima complessiva prefissata dalla legge (dieci mesi per entrambi i genitori, elevati ad undici se il padre ne usufruisce per almeno tre mesi) e può essere utilizzato sino al dodicesimo anno di vita del bambino. Ciascun lavoratore può avvalersi di un massimo di sei mesi di congedo (sette mesi, nel caso del padre che si astenga dal lavoro per almeno tre mesi). Nel caso dei “genitori soli”, il congedo può essere utilizzato dall’unico lavoratore beneficiario sino ad un massimo di undici mesi.
Non tutti i periodi di congedo, però, sono indennizzati. Ciascuno dei genitori, infatti, può utilizzare sino ad un massimo di tre mesi indennizzati al 30%, non trasferibili, di cui uno solo, in alternativa tra i beneficiari, è indennizzato all’80% se goduto nel limite dei sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore. La legge, inoltre, prevede un ulteriore periodo di tre mesi, remunerato al 30%, spettante ad entrambi i genitori in alternativa tra loro. Gli ulteriori due mesi (massimi), invece, non sono indennizzabili, salvo che il richiedente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
La recente circolare n. 45 del 16 maggio 2023 fornisce istruzioni di carattere amministrativo e operativo, relative al solo settore privato, in ordine all’incremento dell’indennità di congedo parentale all’80%, valida per un solo mese entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
La novità legislativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone unicamente l’elevazione dell’indennità per un solo mese, a condizione che il dipendente non abbia già goduto dei tre mesi di astensione facoltativa non trasferibili all’altro genitore.
L’INPS precisa che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Nel caso di fruizione alternata, espressamente prevista dall’art. 34 del d.lgs. n. 151/2001, l’Ente chiarisce che non è preclusa la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come il resto del congedo parentale.
Tale previsione opera in alternativa tra i genitori e trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione di tutte le altre categorie di lavoratori, che abbiano terminato (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.
Vengono, quindi, esclusi dal beneficio i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità entro il 2022.
Tale principio non impedisce, però, al lavoratore (dipendente) padre di usufruire dell’indennità all’80% nel caso in cui abbia utilizzato un periodo di congedo parentale nel 2022, purché la madre abbia terminato il congedo di maternità nel 2023. Il beneficio, tuttavia, può essere applicato solo per i primi tre mesi di congedo parentale e, pertanto, se il padre ha già usufruito di tale plafond nel 2022, non potrà ottenere l’indennità maggiorata nel 2023.
Inoltre, la circolare precisa che, in caso di decesso della madre dipendente nel 2022, il padre (anch’esso lavoratore subordinato) potrebbe beneficiare dell’indennità all’80% anche se ha utilizzato tutto il congedo di paternità alternativo nel 2022, purché abbia usufruito di almeno una parte del congedo di paternità obbligatorio nel 2023.
Infine, la circolare fornisce puntuali indicazioni operative sulla modalità di presentazione della domanda da parte del lavoratore e sulla esposizione dei dati da parte del datore di lavoro relativi al congedo parentale nella sezione del flusso UniEmens.