area clienti

Le istruzioni dell’Inps sul c.d. congedo Covid-19

23 Dicembre 2021

A due mesi di distanza dall’emanazione del decreto-legge n. 146 del 2021 (cd. Decreto Fiscale) oggetto della precedente news pubblicata il 25 ottobre 2021, l’Inps con circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di “Congedo parentale SARS CoV-2” reintrodotto dal citato decreto per il periodo tra il 22 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. 

Al riguardo, si rammenta che tale congedo può essere fruito dai genitori (anche affidatari o collocatari) che siano lavoratori dipendenti, oppure lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Il congedo in questione, tuttavia, potrà essere utilizzato – senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza – per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata con legge n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Con riferimento alle concrete modalità di fruizione del congedo, la circolare precisa inoltre che lo stesso potrà essere fruito sia in forma giornaliera sia oraria, da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. 

Conseguentemente, la fruizione oraria del congedo è incompatibile con l’utilizzo dello stesso in modalità giornaliera, il medesimo giorno, da parte dell’altro genitore convivente con il minore.

Invece, sono ritenute compatibili due richieste di congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, a patto che le ore di fruizione del congedo all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. 

L’Ente previdenziale precisa, altresì, che la contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è ammessa nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. 

L’Inps, elenca – inoltre – una serie di casi di compatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” e la fruizione di altri istituti giuridici che comportano l’assenza dal lavoro di uno dei genitori.

A titolo meramente esemplificativo, il congedo in questione viene ritenuto compatibile con la malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, ammettendo che l’altro genitore possa fruire del congedo in questione, in quanto la presenza di un evento morboso presuppone una incapacità di prendersi cura del figlio.

Analogamente, è stata ritenuta compatibile la fruizione del congedo nel caso in cui l’altro genitore convivente con il medesimo figlio abbia una patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Inoltre, la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” da parte di un genitore convivente con il figlio è ritenuta compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa.

La circolare precisa, altresì, che il congedo in argomento può essere fruito anche da parte del lavoratore che sia in smart working, astenendosi, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile e che può essere goduto anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa da remoto.

Invece, la fruizione del congedo è stata ritenuta incompatibile, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (come già chiarito con il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro, ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

È stato ritenuto, altresì, incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale (in virtù del contratto part-time o intermittente) dell’altro genitore convivente con il figlio, nonché con la contemporanea (ossia negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Con riferimento al profilo relativo al sostegno economico, si rammenta che per i periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente, oltre alla contribuzione figurativa.

Per gli iscritti alla Gestione separata è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Tuttavia, la disposizione normativa non prevede la fruizione in modalità oraria per tali categorie lavorative che, pertanto, potranno beneficiare del congedo in argomento nella sola modalità giornaliera. 

Infine, la circolare in questione precisa che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e purché ricompresi all’interno del periodo di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, oppure alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza e non successivi alla data del 31 dicembre 2021.

La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale ordinario fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

Quanto sopra, peraltro, è stato ribadito anche nel successivo messaggio Inps n. 4564 del 21 dicembre u.s., in cui si precisa che le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021.

In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro dovranno comunicare a quest’ultimo la presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di “Congedo parentale SARS CoV-2”, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto.

Sul piano operativo sia la circolare in commento che il citato messaggio dell’Ente previdenziale, chiariscono che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dal sito dell’Ente previdenziale oppure tramite il Contact center integrato o tramite i Patronati.

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso dei documenti che danno diritto al congedo, potrà impegnarsi a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della citata documentazione, pena la reiezione della domanda.

Potrebbe interessarti anche
Emergenza Coronavirus
Contagio da Covid-19: secondo il criterio probabilistico vale la presunzione semplice 
Come prevedibile, iniziano a giungere sulle scrivanie dei Giudici le prime contr...
4 min
Emergenza Coronavirus
Vaccino anti-Covid19: terminato l’obbligo, proseguono le cause
Il 1 novembre 2022 è scaduto l’obbligo vaccinale previsto dal decreto legge n...
3 min
Emergenza Coronavirus
Corte costituzionale: legittimo l'obbligo vaccinale
Nella serata di ieri, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzion...
1 min
Emergenza Coronavirus
Post–guarigione da Covid, il Tribunale di Padova interviene su differimento vaccinazione
Il Tribunale di Padova, con l’ordinanza cautelare resa dal Giudice dottor Maur...
3 min
Emergenza Coronavirus
Riammissione in servizio del personale no-vax
Pubblichiamo la nota trasmessa agli Associati Aris dall’Avv. Giovanni Costanti...
1 min