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Le indicazioni dell’INPS sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni

4 Dicembre 2020

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l’INPS fornisce utili indicazioni operative per fruire del beneficio concesso dagli artt. 6 e 7 del decreto legge n. 104/2020 concernente l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni.

L’Ente previdenziale coglie l’occasione per ripercorrere quanto previsto dal suddetto decreto nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, rammentando che l’articolo 6, comma 1 del suddetto decreto dispone l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) sia per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e comunque entro il 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

L’INPS precisa che l’agevolazione riguarda anche le assunzioni a tempo parziale (in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro) e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, mentre non rientrano fra le tipologie di rapporti incentivate le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Per quanto concerne i beneficiari, l’Ente di previdenza chiarisce che, sebbene il testo normativo faccia riferimento genericamente ai “datori” di lavoro”, allo stesso possano accedere unicamente i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (ad eccezione del settore agricolo), precisando – in continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’INPS in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr., da ultimo, le circolari n. 40/2018, n. 104/2019 e n. 57/2020) – che hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto anche le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; gli enti morali e gli enti ecclesiastici.

Viceversa, l’Istituto previdenziale segnala che non possono fruire dell’esonero in oggetto, le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cass., SS.UU., n. 1733 del 5 marzo 1996 e n. 5054 dell’11 marzo 2004, nonché Consiglio di Stato n. 841 del 16 febbraio 2010).

In merito alle condizioni legittimanti l’accesso, l’Ente previdenziale richiede che i datori di lavoro interessati a presentare la domanda di esonero in questione, ai sensi degli art. 6 e 7 del d.l. 104/2020, devono essere in possesso del DURC aggiornato ed applicare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oltre a non aver commesso violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.

Inoltre, per fruire di tale incentivo, occorre che siano rispettati i principi generali previsti dall’art. 31 del d.lgs n. 150/2015, conseguentemente l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza (stabilito dalla legge o dal contratto collettivo) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e non deve riguardare lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume (ossia la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento).

Mentre, non sarà possibile accedere all’incentivo in questione (così come anche gli altri incentivi della medesima natura) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione oppure nell’ipotesi in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

Con riferimento alla misura dell’esonero, l’INPS rammenta agli articoli 6 e 7 prevede che lo stesso sai pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto, ciò comportando (ad esempio) che qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

L’esonero contributivo in questione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto Agosto, “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”, ma l’INPS segnala che la citata cumulabilità potrà di fatto trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione, atteso che tale agevolazione comporta di fatto un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale.

Inoltre, l’Istituto di previdenza chiarisce che il periodo di fruizione dell’incentivo potrà essere oggetto di sospensione esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio, come del resto previsto per altre agevolazioni.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio l’INPS rileva che sarà necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile, pertanto l’Ente rammenta che non possono formare oggetto di sgravio a titolo esemplificativo i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020; il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; nonché tutte quelle contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Per quanto concerne il periodo di fruizione dell’esonero, l’Ente precisa che lo stesso ha una durata pari a sei mesi per le assunzioni (o trasformazioni) a tempo indeterminato e, per le assunzioni a tempo determinato ha una durata pari al decorso del rapporto e comunque sino ad un massimo di tre mesi; mentre, nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine, come espressamente previsto dall’articolo 7 del decreto legge n. 104/2020, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.

In ogni caso, l’INPS rammenta che l’agevolazione in questione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 371,8 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021.

Sul piano prettamente operativo, la circolare dell’INPS segnala che ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare all’INPS la relativa domanda, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Al momento della richiesta occorrerà fornire le seguenti informazioni:

– il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcolando l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Infine, l’INPS fornisce utili indicazioni modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> e nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens.

Download Le indicazioni dell’INPS sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni

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