16 Aprile 2021
Con la recentissima circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, il Ministero della Salute fornisce le indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dei lavoratori che hanno contratto il Covid-19, nonché le certificazioni da produrre al datore di lavoro.
Per quanto concerne i lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, ossia coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave (che potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia o che sono stati ricoverati in terapia intensiva), la circolare in questione richiede che il medico competente, ove nominato, svolga – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia – la visita medica prevista dall’art. 41, co. 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (ossia quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione, previa presentazione comunque di certificazione di avvenuta negativizzazione.
Diversamente, per i lavoratori risultati positivi al Covid-19 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli gravi sopra indicati), la circolare prevede che potrà essere consentito il rientro in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), purché abbiano effettuato dopo almeno tre giorni senza sintomi un test molecolare che ne accerti la negativizzazione.
Invece, per i lavoratori positivi al Covid-19 ma asintomatici per tutto il periodo, la circolare ministeriale in commento prevede che possano rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
Con riferimento alla procedura da seguire ai fini della ripresa del servizio, la circolare precisa che, sia i lavoratori risultati positivi con sintomi di malattia sia quelli asintomatici saranno tenuti ad inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente (ove nominato) la certificazione di avvenuta negativizzazione.
In merito ai lavoratori positivi, la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, che abbiano però nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, la circolare prevede che non debbano essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra descritte.
Con riferimento ai lavoratori positivi a lungo termine, ossia coloro che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), il Ministero – riportandosi a quanto già previsto con la circolare del 12 ottobre 2020 – conferma che gli stessi possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Tuttavia, in ossequio al principio di massima precauzione, ai meri fini della riammissione in servizio, occorrerà attendere la negativizzazione del lavoratore, da accertare tramite tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, il cui referto dovrà essere inviato dal dipendente, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente.
Nella particolare ipotesi in esame (ossia dei lavoratori positivi a lungo termine), la circolare specifica che non è necessaria la visita del medico competente precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione, salvo specifica richiesta del lavoratore.
La circolare chiarisce, inoltre, che l’eventuale periodo intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento (ai sensi di quanto disposto dalla suddetta circolare del 12 ottobre u.s.) e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Infine, per il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, la circolare – confermando quanto disposto dall’Inps con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 – prevede che il dipendente debba informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.
Per la riammissione in servizio, il dipendente dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, dovrà effettuare un tampone molecolare o antigenico, il cui referto che ne accerti la negatività verrà trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove è stato svolto l’esame diagnostico al lavoratore interessato che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente.
Resta inteso che le suddette indicazioni, come precisato dal Ministero in calce alla circolare, potranno essere ulteriormente aggiornate in considerazione dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.