31 Luglio 2023
I dipendenti che non fruiscono delle ferie rischiano di perderle?
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 19659 dell’11 luglio 2023, fornisce una puntuale risposta a tale domanda, in occasione di un giudizio incardinato da un lavoratore contro una Azienda sanitaria lombarda che aveva ritenuto non più fruibili le ferie maturate e non godute da un dipendente entro i termini previsti.
I Giudici di Legittimità, nell’affrontare la delicata tematica, rammentano preliminarmente che le ferie annuali retribuite costituiscono, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e, conseguentemente, un obbligo per il datore di lavoro di agevolarne la fruizione.
L’art. 2109 del codice civile prevede il diritto dei lavoratori «ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro».
Il periodo di ferie annuale per i lavoratori, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, non può essere inferiore a quattro settimane e deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
A mente dei suddetti principi, la Suprema Corte ha ritenuto illegittima la prassi datoriale di ritenere sic et simpliciter non più fruibili le ferie non godute dai dipendenti entro i termini di legge.
Gli Ermellini precisano che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, potrebbe verificarsi del tutto eccezionalmente nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato tempestivamente il lavoratore a godere del periodo di ferie, avvertendolo che, in caso di mancata fruizione, andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Pertanto, secondo la Corte, incomberebbe sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite.
I Giudici, nel motivare la decisione, oltre a rammentare che i suddetti principi sono conformi all’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, richiamano l’orientamento della Corte Costituzionale sul tema, la quale, con la sentenza n. 95/2016, ha affermato che la perdita del menzionato diritto presuppone che la colpa del mancato godimento delle ferie ricada sul lavoratore.
In particolare, la Suprema Corte – nel ribadire il principio di diritto già reso con la precedente pronuncia n. 21780/2022 – ha confermato che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente citata indennità può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere:
-invitato (preferibilmente con modalità formali) il lavoratore a godere delle ferie, e
-avvertito il dipendente medesimo, in modo accurato ed in tempo utile, che le le ferie andranno perdute se non utilizzate al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Naturalmente, il comportamento del datore di lavoro deve essere improntato all’effettiva tutela della salute del lavoratore.
L’invito, pertanto, non potrà essere meramente formale, essendo viceversa necessario mettere il lavoratore nelle concrete condizioni di sapere quando e come potrà usufruire delle ferie maturate, nel rispetto di quanto stabilito in sede di relazioni sindacali, garantendo inoltre al dipendente l’effettiva possibilità di assentarsi dal lavoro, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2109 c.c. e dall’art. 36 della Costituzione.