10 Marzo 2026
Con la recente ordinanza del 4 febbraio u.s., la Cassazione – avallando la decisione del giudice di merito – ha confermato la riqualificazione, come lavoro subordinato, del rapporto formalmente autonomo di un medico specialista in Anestesia e Rianimazione.
La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato costituisce una delle questioni più dibattute in giurisprudenza; tuttavia, l’ordinanza in esame non ha espresso un principio nuovo ma si è limitata a:
• ribadire che il nomen iuris di un contratto non è decisivo;
• richiamare i criteri classici della subordinazione (ovvero eterodirezione, inserimento nell’organizzazione aziendale e continuità nel tempo del rapporto);
• affermare che la valutazione del giudice di merito è insindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
In sostanza, seppure la decisione in commento sia stata letta da molti commentatori come una pronuncia a favore del lavoratore (in quanto ha confermato la riqualificazione come subordinato di un lavoro formalmente autonomo), va sottolineato come tale lettura sia del tutto inesatta.
Infatti, i giudici di legittimità non hanno affermato alcun automatismo tra continuità della prestazione, collaborazione stabile, inserimento funzionale nell’organizzazione e lavoro subordinato.
Al contrario, la Cassazione ha ribadito con forza un principio decisivo ovvero che la subordinazione non può essere presunta ma deve essere provata in modo rigoroso attraverso l’accertamento concreto e attuale dell’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, disciplinare e direttivo del committente.
Nel caso esaminato i giudici hanno rilevato in particolare che «il potere decisionale in ordine ai turni, reperibilità e ferie [del medico n.d.r.] spettavano, in ultima analisi, alla struttura sanitaria nella persona del Responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione», nonché che il medico doveva garantire la propria presenza in struttura «con chiara prevalenza delle esigenze organizzative e di funzionamento dell’ospedale» piuttosto che dei suoi “desiderata”.
In definitiva, la Cassazione – nel confermare la decisione di merito – ha richiamato i principi generali per cui, ai fini della qualificazione del rapporto, rilevano le modalità concrete di effettivo svolgimento della prestazione più che la qualificazione giuridica data dalle parti al rapporto.
Infatti, dal complesso delle risultanze istruttorie e documentali, è emerso che il medico fosse sottoposto a permeanti poteri organizzativi e conformativi della prestazione lavorativa da parte della Responsabile del servizio cui lo stesso era adibito.
In sostanza, in base ad una valutazione complessiva degli indici di subordinazione, i giudici di legittimità hanno dovuto confermare che la collaborazione in questione fosse effettivamente da ricondurre all’alveo della prestazione di lavoro subordinato.
Ciò, tuttavia, non implica che il rapporto libero professionale di un medico con partita IVA costituisca di per sé una finzione e che la collaborazione continuativa sia sempre sinonimo di subordinazione.
Ciò che rileva è la verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto. Dunque, nulla di nuovo sotto il cielo.
L’ordinanza del 4 febbraio scorso, pertanto, non introduce alcuna svolta nella qualificazione dei rapporti di lavoro autonomo ma si limita a confermare principi già ampiamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità.