31 Maggio 2022
L’art. 55, comma 4, del decreto legislativo n.151/2001 stabilisce che le dimissioni e/o le risoluzioni consensuali rese dalla lavoratrice in gravidanza e durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere necessariamente convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente, essendo l’efficacia delle stesse condizionata a tale adempimento.
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota Protocollo n. 2181/2020, aveva previsto, temporaneamente e fino al termine dell’emergenza sanitaria, una modalità di convalida alternativa per le dimissioni/risoluzioni delle lavoratrici madri, ovvero mediante la compilazione di un modulo on line scaricabile dal sito dell’INL.
La citata nota prevedeva, altresì, che il modulo venisse inviato alla sede competente per territorio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro tramite posta elettronica in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Ebbene, con un recente comunicato pubblicato sul sito dell’INL lo scorso 19 maggio, l’Ispettorato ha reso noto che a seguito della cessazione del periodo emergenziale da Covid-19, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice.
Tuttavia, è possibile effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche “a distanza”, con procedura alternativa a quella in presenza, attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta sempre disponibile online, che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice interessata.
Il nuovo modulo deve, infine, essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza della lavoratrice interessata) mediante posta elettronica.
Al suddetto modulo occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.