14 Gennaio 2022
Per adempiere gli obblighi di comunicazione relativi ai lavoratori autonomi occasionali, i datori di lavoro hanno ora le prime indicazioni su come agire, su come comunicare e quando.
Le indicazioni sono giunte dall’Ispettorato nazionale del lavoro, che con nota n. 29 dell’11 gennaio scorso ha chiarito gli obblighi introdotti dalla legge 215 del 2021.
Come già precisato con precedente nota sul tema, la suddetta disposizione normativa – al fine di contrastare comportamenti elusivi – ha introdotto un obbligo di comunicazione preventiva, da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).
La nota dell’Ispettorato, in particolare, delinea il campo di applicazione del nuovo obbligo, precisando che lo stesso non si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai co.co.co., ai rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54 bis del d.l. 50/2017, alle professioni intellettuali in quanto oggetto dell’apposita disciplina ex art. 2229 c.c. ed ai rapporti “intermediati da piattaforma digitale”.
Con riferimento alle professioni intellettuali, tuttavia, si precisa che se l’attività effettivamente esercitata non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione del citato obbligo, con la conseguenza che il datore di lavoro sarà comunque tenuto a dare la comunicazione all’Ispettorato.
È stato inoltre precisato che le comunicazioni dovranno essere fatte, per i rapporti di lavoro occasionale intrapresi dopo l’11 gennaio, prima dell’inizio della prestazione del lavoratore e, per i rapporti di lavoro decorrenti dal 21 dicembre scorso (anche se già cessati), entro e non oltre il 18 gennaio prossimo.
Che cosa dovrà indicare la comunicazione?
Dovrà indicare espressamente i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una descrizione sintetica dell’attività (con l’indicazione dell’ammontare del compenso, qualora stabilito) e l’arco temporale in cui potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (fermo restando che sarà sempre possibile effettuare una successiva comunicazione).
Le comunicazioni – che potranno anche essere annullate prima dell’inizio dell’attività lavorativa – dovranno essere trasmesse agli Ispettorati territorialmente competenti in ragione del luogo dove si svolge la prestazione lavorativa e, nelle more degli aggiornamenti degli applicativi, è stato fornito un elenco con gli indirizzi e-mail di ciascun Ispettorato.
In caso di violazione si applicherà una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, anche nell’ipotesi in cui il rapporto si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza averne effettuata una nuova. Perciò, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni, i datori di lavoro dovranno comunicare all’ITL – a mezzo e-mail ed entro il 18 gennaio prossimo – i rapporti di lavoro autonomo occasionale in corso, avendo cura di conservare una copia della comunicazione trasmessa nel caso ci fosse un successivo controllo ispettivo.