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Lavoratori padri e lavoratrici madri, in arrivo nuove tutele

8 Aprile 2022

È stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che attua la Direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori.

In particolare, la predetta Direttiva ha previsto che gli Stati membri adottino, tra le altre, le misure necessarie a garantire che il padre abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio e che ciascun lavoratore disponga di un diritto individuale al congedo parentale di almeno quattro mesi da sfruttare prima che il bambino raggiunga una determinata età.

Nel nostro ordinamento tali misure sono già garantite dall’attuale normativa, posto che – di recente – la legge di Bilancio 2022 ha reso strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, che era stata introdotta solo in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.c. legge Fornero), confermando definitivamente i 10 giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità da utilizzare non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Inoltre, in tema di congedo parentale, l’art. 32 del d.lgs. n.151/ 2001 già prevede il diritto di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i dodici anni di vita del bambino per un periodo individuale di 6 mesi e complessivo massimo di 11 mesi, ovvero di 10 mesi qualora vi sia un solo genitore.

Ebbene, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158 prevede ulteriori misure. Nello specifico, che entri pienamente a regime la nuova tipologia di congedo obbligatorio di paternità della durata di dieci giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

Tra le nuove norme (che entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto definitivo) è inoltre previsto:

• l’aumento da 10 a 11 mesi della durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali;

• l’aumento da 6 a 12 dell’età del bambino necessaria per consentire ai genitori di usufruire del congedo parentale indennizzato (attualmente l’indennità, pari al 30 per cento della retribuzione, è dovuta solo fino al sesto anno di vita del bambino); • l’aumento da 6 a 9 dei mesi di congedo parentale coperto da indennità;

• l’estensione del diritto all’indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

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