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Lavoratori fragili, prorogate al 31 marzo le misure di sostegno

28 Febbraio 2022

Le tutele in favore dei lavoratori fragili (ri)trovano applicazione sino al prossimo 31 marzo.

È quanto previsto dalla legge n. 11/2022 (di conversione del cosiddetto decreto Festività, n. 221/2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 febbraio, dopo le indicazioni sul punto contenute nel precedente decreto interministeriale relativo alle patologie idonee a qualificare un soggetto come “fragile”.

La legge di conversione, nel riformare l’articolo 17 del decreto-legge n. 221/2021, proroga sino alla fine del mese di marzo 2022 sia la disposizione che equipara le assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero in caso di impossibilità svolgere l’attività lavorativa in modalità agile (articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020), sia quella che consente al lavoratore di svolgere la prestazione in smart-working, anche attraverso l’adibizione ad altra mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività formative anche da remoto (articolo 26, comma 2-bis del decreto-legge n. 18/2020).

Con il nuovo termine del 31 marzo, pertanto, la valenza delle suddette disposizioni si allinea a quella dello stato di emergenza che, come espressamente dichiarato dal presidente del Consiglio nei giorni scorsi, non dovrebbe essere ulteriormente prorogato.

I lavoratori in condizioni di fragilità potranno quindi continuare a ricorrere al lavoro agile come normale modalità di svolgimento della prestazione. Solo laddove la prestazione svolta sia incompatibile con lo smart-working, sarà possibile assentarsi dal lavoro beneficiando di una copertura economica pari al trattamento previsto per il ricovero ospedaliero.

Tali assenze, secondo quanto precisato dal citato comma 2 dell’articolo 26, non sono peraltro computabili ai fini del calcolo del periodo di comporto.

Al fine di sanare il periodo non coperto dalla precedente normativa, il nuovo comma 3-ter del decreto Festività ha previsto che le disposizioni in esame abbiano un’efficacia retroattiva, trovando applicazione dal 1° gennaio 2022.

La prima misura (equiparazione delle assenze al ricovero ospedaliero) era infatti ormai scaduta il 31 dicembre 2021, in quanto non finanziata per l’anno 2022, mentre la seconda (svolgimento dell’attività in smart-working) sarebbe scaduta oggi, 28 febbraio 2022.

Il Legislatore, tuttavia, è stato chiaro nel precisare che la copertura economica per l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero sarà riconosciuta dall’INPS nel limite di spesa di 16,4 milioni di euro per l’anno 2022 (di cui 1,5 milioni saranno destinati ai lavoratori che non hanno diritto all’assicurazione economica presso l’INPS).

L’Istituto previdenziale, pertanto, soddisferà le richieste dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori a partire dal 1° gennaio 2022 nel limite del tetto massimo previsto, raggiunto il quale (anche semplicemente in via prospettica) non procederà nemmeno all’esame delle nuove e ulteriori istanze.

Tale efficacia retroattiva potrebbe quindi determinare la necessità, per i datori di lavoro, di modificare i cedolini paga relativi ai periodi già trascorsi, nonché di rivedere eventuali licenziamenti irrogati per il superamento del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva, qualora in tale periodo siano stati computati i giorni precedentemente privi di un’apposita tutela.

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