27 Maggio 2022
Con la recente l. 52/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio scorso, il Legislatore – nel convertire in legge il d.l. 24/2022 (cd. Decreto Riaperture) – ha introdotto nuove disposizioni per il contrasto dell’epidemia da COVID-19.
In particolare, la legge ha prorogato – sino al 30 giugno 2022 – alcune tutele previste dall’art. 26 del decreto legge 18/2020 (il cosiddetto Cura Italia) e, segnatamente:
• la possibilità, per tutti i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione in smart-working, anche attraverso assegnazione ad altra mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività formative anche da remoto (articolo 26, comma 2-bis del Cura Italia);
• l’equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dovute alla fragilità, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022.
Per quanto attiene, inoltre, al lavoro agile, la legge 52/2022 proroga:
– fino al 31 agosto 2022, la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel settore privato anche in assenza dell’accordo individuale prescritto dalla l. 81/2017;
– fino al 30 giugno 2022, il diritto allo smart working (ove possibile) in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave;
– fino al 31 luglio 2022, il medesimo diritto al lavoro agile nei confronti dei lavoratori che hanno almeno un figlio minore di anni 14 o siano maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione.
Il legislatore è inoltre intervenuto sull’utilizzo delle mascherine, sancendone l’obbligatorietà fino al 15 giugno prossimo per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle “strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017”.
Un’ulteriore novità, infine, riguarda la formazione obbligatoria dei lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008.
In particolare, nelle more dell’adozione dell’accordo previsto dalla suddetta normativa, la legge di conversione prevede che tale formazione obbligatoria possa essere erogata sia con la modalità in presenza, sia a distanza, tramite videoconferenza in modalità sincrona.
Quanto sopra, tuttavia, non vale per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.