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Lavoratori affetti da gravi malattie: arrivano le nuove misure

10 Ottobre 2025

Nelle prime settimane dell’assolato scorso mese di agosto, è entrata in vigore la legge n. 106 del 18 luglio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025, n. 171, che prevede nuove misure a supporto dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche o con figli minorenni con tali gravi patologie.

A decorrere dal 9 agosto u.s. il suddetto provvedimento normativo riconosce, ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, il diritto di richiedere un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.

La certificazione della suddetta condizione di salute dovrà essere rilasciata dal medico di medicina generale oppure dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

Il dipendente che dispone del congedo avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata dello stesso e potrà continuare a godere di eventuali altri benefìci economici o giuridici; in ogni caso, la fruizione della misura in questione decorrerà dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione e non potrà svolgere alcuna attività lavorativa. Inoltre, il periodo di astensione dal lavoro non verrà computato nell’anzianità di servizio, neppure ai fini previdenziali, rimanendo comunque consentita al dipendente la possibilità di procedere al riscatto con il versamento dei relativi contributi.

Una volta decorso il periodo di congedo, il lavoratore maturerà il diritto di accedere con priorità rispetto ai suoi colleghi alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, solo ove ciò sia compatibile con la prestazione lavorativa svolta.

La norma estende anche ai lavoratori autonomi un beneficio simile al congedo, prevedendo la possibilità di sospendere la prestazione lavorativa svolta in via continuativa per il committente per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.

Oltre alla suddetta misura, già pienamente operativa dallo scorso mese, la legge n. 106/2025 riconosce, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, il diritto di fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La medesima misura è estesa anche ai genitori con un figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Per tali permessi è riconosciuta una indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, nonché una copertura previdenziale figurativa.

Nel settore privato, la citata indennità dovrà essere direttamente corrisposta dai datori di lavoro che potranno successivamente recuperala tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Ente previdenziale, mentre nel settore pubblico agli oneri derivanti da tale misura si farà fronte tramite il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, che verrà a tal fine incrementato a decorrere dall’anno 2026.

Non rivendendosi nel provvedimento legislativo alcuna indicazione sulle modalità di richiesta dei suddetti benefici, si auspica che arrivino in tempi brevi le indicazioni degli Enti competenti così da eliminare ogni ostacolo per la relativa fruizione.

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