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L’allontanamento durante le fasce di reperibilità è legittimo solo se urgente ed indifferibile

15 Ottobre 2019

Con una recente ordinanza (la n. 24492 del 1° ottobre 2019) la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità di una sanzione disciplinare (nello specifico, una multa) irrogata da una società ad un dipendente risultato assente alla visita medica di controllo dello stato di malattia effettuata dall’Inps.

Il lavoratore, in sede di controdeduzioni prima e di giudizio poi, si giustificava asserendo che l’allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità fosse giustificato dalla necessità di accompagnare al Pronto soccorso il figlio di sette anni al quale veniva diagnosticata un’orticaria idiopatica con conseguente ricovero nelle ore successive

La Corte di appello, a conferma della pronuncia di primo grado, riteneva l’assenza del ricorrente non giustificata, sul presupposto che la circostanza addotta avrebbe potuto valere quale scusante solamente in caso di ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale (avvenuta alle 11.15 del mattino); diversamente nel caso di specie l’accesso al pronto soccorso si verificava la notte precedente con dimissione alle ore 4.59, mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) avveniva in tarda mattinata e non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza; né era stata allegata l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il minore.

In ogni caso, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.

Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione contestando la mancata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla legge 463 del 1983 la quale, effettivamente, contempla la possibilità di allontanamento dal domicilio in presenza di un “giustificato motivo” (tra cui, secondo il ricorrente, rientrerebbe l’ipotesi di accompagnamento del figlio minore al Pronto soccorso).

I giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, respingono il suddetto ricorso confermando la pronuncia della Corte territoriale.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità alla visita di controllo – pur corrispondendo ad ogni fatto che, secondo il giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio – deve pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

Ciò in quanto la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite ispettive rappresenta un obbligo per il lavoratore ammalato, atteso che l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione (cfr. Cass. sentenza n. 64/2017).

Ebbene, conclude la Corte, la situazione di urgenza (coincidente con il primo accesso al pronto soccorso) si verificava in orario notturno, essendo, di contro, insussistente al tempo della visita fiscale (avvenuta in tarda mattinata) allorquando il lavoratore non aveva dimostrato alcuna impellenza idonea a giustificare l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso al proprio datore di lavoro (adempimento che, si rammenta, nei ccnl della sanità privata è previsto come precipuo onere gravante sul dipendente).

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