30 Giugno 2023
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno diritto alla tutela assicurativa per gli infortuni accaduti nell’esercizio della loro funzione?
La risposta a tale domanda è stata fornita dall’INAIL con la recente circolare n. 23 del 1° giugno 2023 che dirime ogni dubbio sorto su tale aspetto evidenziando anche le differenze, a tal riguardo, tra i rappresentanti sindacali e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Per una migliore comprensione dei chiarimenti forniti dalla circolare, si rammenta che il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (il d.lgs. n. 81/2008) definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
La suddetta figura, oltre ad essere il punto di riferimento dei lavoratori nell’ambito della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha il compito di sorvegliare la qualità dell’ambiente di lavoro e di partecipare a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi, dall’individuazione del pericolo fino alla programmazione ed all’applicazione delle misure di prevenzione e protezione.
La contrattazione collettiva stabilisce il numero dei RLS, fermo restando che la legge ne prevede, in ogni caso, il numero minimo in rapporto al numero dei lavoratori presenti nell’azienda o nell’unità produttiva.
I RLS, nell’esercizio delle loro funzioni, possono spesso trovarsi ad accedere ai luoghi di lavoro diversi da quelli in cui operano normalmente in qualità di lavoratori, motivo per cui sono sorti dei dubbi sulla tutela INAIL per gli infortuni occorsi in tali occasioni.
A tal riguardo, l’Istituto assicurativo chiarisce che gli infortuni del Rappresentante dei lavoratori della sicurezza sono tutelati in base ai principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela qualora venga accertata l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento sia riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.
Secondo la pacifica la giurisprudenza di legittimità il “rischio elettivo” si riferisce al comportamento posto in essere dal dipendente del tutto estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria dello stesso, volta a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendenti dall’attività lavorativa.
In ragione di quanto sopra, l’Istituto conferma che i RLS debbano godere della tutela assicurativa unicamente per quei sinistri occorsi nello svolgimento delle proprie funzioni.
L’INAIL puntualizza che la tutela assicurativa è garantita anche al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, che esercita le medesime funzioni del RLS ma con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il citato RLS.
Infatti, anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale può essere esposto, per lo svolgimento delle proprie funzioni, a rischi diversi da quelli propri dell’ambiente lavorativo aziendale nei quali opera come lavoratore subordinato.
Ad analoghe conclusioni giunge in merito alla tutela assicurativa del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, figura individuata tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e con le modalità stabilite nella contrattazione collettiva, nei contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e precisamente nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
L’Istituto assicurativo precisa, infine, che la tutela contro gli infortuni riconosciuta nei suddetti termini ai RLS non contrasta con i principi consolidati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di infortuni occorsi ai sindacalisti.
Al riguardo, l’INAIL osserva che la funzione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è da tenere del tutto distinta da quella dei lavoratori che svolgono l’attività sindacale nell’azienda, come ad esempio i componenti delle RSU.
L’Istituto rammenta che la Corte Costituzionale, intervendendo sull’argomento con l’ordinanza n. 136 del 24 aprile 2003, ha escluso la tutela assicurativa per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori in permesso sindacale.
Sul punto, tuttavia, la medesima circolare richiama anche la sentenza della Cassazione n. 13882/2016, che ha riconosciuto l’indennizzo INAIL ad un rappresentante sindacale aziendale che aveva subito un infortunio in itinere mentre tornava da una riunione sindacale indetta dal datore di lavoro. In realtà, pertanto, sebbene l’INAIL si riferisca ad una “giurisprudenza consolidata”, si tratta di una questione tuttora aperta, se solo si pensa che la citata sentenza di legittimità del 2016 ha precisato che i lavoratori (RSU, RSA o dirigenti sindacali esterni) in permesso sindacale (ma non in aspettativa) rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati all’INAIL e, pertanto, in caso di loro infortunio, è dovuto l’indennizzo da parte dell’Istituto se il fatto sia avvenuto “in occasione di lavoro”.
Infine, l’INAIL precisa che ai lavoratori in aspettativa sindacale è estesa la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in ossequio a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 2002, con oneri a carico delle organizzazioni sindacali per conto delle quali svolgono le attività previste dall’articolo 1 del DPR del 30 giugno 1965, n. 1124.