5 Gennaio 2018
Nei giorni scorsi le sezioni unite della Suprema Corte hanno emesso un’importante pronuncia sulla tutela apprestata avverso il licenziamento intimato in forza di una contestazione disciplinare tardiva.
La questione aveva dato luogo a dubbi interpretativi che avevano determinato il sorgere di due orientamenti in seno alla Suprema Corte.
Prima di esaminare la sentenza degli Ermellini, appare opportuno richiamare brevemente la norma di riferimento, vale a dire l’art. 18 Stat. Lav., così come novellato dalla l. 92/12 (cd. Riforma Fornero).
Ebbene, come noto, la suddetta riforma ha sostanzialmente modificato la tutela prevista in caso di recesso disciplinare illegittimo, prevedendo accanto alla tutela reale – cd. piena, per le ipotesi espressamente elencate nel primo comma dell’art. 18, o cd. attenuata per il caso di cui al quarto comma, relativo all’insussistenza del fatto contestato – una tutela solo indennitaria, in forza della quale – ferma la risoluzione del rapporto di lavoro – è previsto un risarcimento per l’illegittimo licenziamento, variamente quantificato tra le 12-24 mensilità per le ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 18 (vale a dire gli altri casi in cui non ricorre la giusta causa e/o il giustificato motivo soggettivo di recesso) e le 6-12 mensilità per i casi di cui al comma 6 (violazioni procedurali).
Così sinteticamente riassunto il nuovo art. 18 Stat. Lav. per la parte che qui interessa, è ora possibile analizzare i differenti approdi cui era giunta la giurisprudenza di legittimità in ordine alle conseguenze del licenziamento intimato sulla base di una contestazione tardiva.
Orbene, da un lato si era sviluppato un orientamento – maturato nell’immediatezza dell’entrata in vigore della cd. Riforma Fornero – in ragione del quale la tardività della contestazione disciplinare, pur determinando l’illegittimità del recesso, dava luogo alla sola tutela indennitaria, peraltro nella misura minore, dovendosi ricondurre l’intempestività dell’addebito ad un mero vizio procedurale.
Dall’altro, e più recentemente, era sorto un diverso orientamento, in forza del quale viceversa la tardività della contestazione rendeva il fatto contestato del tutto insussistente, con conseguente accesso alla tutela reintegratoria cd. attenuata.
Le sezioni unite, con la recentissima pronuncia in commento (Cass. 30985/17), intervengono a dirimere il contrasto, individuando la tutela indennitaria cd. forte (12-24 mensilità) quale rimedio nel caso di specie.
In buona sostanza, riassumendo la lunga e puntuale sequenza argomentativa degli Ermellini, in primo luogo va esclusa la tutela reintegratoria piena, atteso che la tardività della contestazione non rientra nell’elencazione contenuta nell’art. 18, co. 1.
Del pari, aggiungono i Giudici di legittimità, va esclusa la tutela reintegratoria attenuata, non valendo l’intempestività della contestazione ad escludere la sussistenza del fatto, che viceversa nella sua materialità esiste ed è pur sempre valutabile dal giudice.
Residua, pertanto, la sola tutela indennitaria, all’interno della quale gli Ermellini ritengono applicabile quella forte (12-24 mensilità).
Ed invero, secondo la Suprema Corte, nel caso di ingiustificata tardività della contestazione, non viene in evidenza una semplice violazione procedurale dell’art. 7 Stat. Lav., integrando viceversa il comportamento datoriale una più grave inosservanza dei principi di buona fede e correttezza nell’adempimento del rapporto di lavoro, tale da pregiudicare il lavoratore nell’espletamento in modo pieno del proprio diritto di difesa.
Quanto sopra, pertanto, consente ai Giudici di legittimità di formulare il seguente principio di diritto: “La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92 del 28.6.2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970″.
Tale principio, tuttavia, per stessa ammissione dei Supremi Giudici, non trova applicazione laddove le norme di contratto collettivo o la stessa legge dovessero prevedere dei termini per la contestazione dell’addebito disciplinare, nel quale caso la relativa violazione verrebbe attratta, in quanto caratterizzata da contrarietà a norma di natura procedimentale, nell’alveo di applicazione del sesto comma del citato art. 18 (cd. tutela indennitaria debole) che, nella sua nuova formulazione, è collegato alla violazione delle procedure di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.
Eccezione, questa, di non scarsa importanza per le strutture sanitarie private, i cui ccnl prevedono nella maggioranza dei casi un termine di 30 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare, la cui violazione pertanto non determinerebbe più la decadenza dal potere disciplinare come accadeva sotto la previgente normativa, bensì solo l’obbligo datoriale di corrispondere un risarcimento commisurato tre le 6 e le 12 mensilità di retribuzione.