5 Luglio 2013
L’art. 18 l. n. 300/70 prevedeva, nella sua formulazione originaria, antecedente alla novella della l. n. 92/12 (Riforma Fornero), che in caso di licenziamento invalido (per le aziende che avessero almeno 15 dipendenti in un’unità produttiva o 60 sul territorio nazionale), il Giudice potesse ordinare al datore di lavoro di reintegrare il dipendente e di corrispondere a quest’ultimo le retribuzioni maturate dal dì del licenziamento sino all’effettiva reintegra.
In alternativa rispetto alla riammissione in servizio, il lavoratore aveva facoltà di chiedere un importo pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Tuttavia, prima dell’intervento della l. n. 92/12 non vi era alcuna disposizione normativa che regolava il momento di estinzione del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore avesse deciso di chiedere l’indennità sostitutiva e, pertanto, in tale dubbio normativo si erano affermati due indirizzi giurisprudenziali distinti.
Secondo un primo indirizzo (maggiormente consolidato) l’estinzione del rapporto di lavoro doveva farsi coincidere con il momento del pagamento da parte del datore di lavoro dell’indennità sostitutiva della reintegra.
Tale assunto trovava fondamento in due ragioni distinte: secondo un primo orientamento, il rapporto tra obbligazione di reintegrazione e pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra è regolato dallo schema, secondo cui soltanto l’adempimento dell’obbligazione facoltativa estingue l’obbligazione principale (Cass., 26 agosto 2003, n. 12514; Cass. 4 settembre 2009, n. 19244); un’altro filone della medesima giurisprudenza sostiene, invece, che l’obbligo di retribuire il dipendente sino al pagamento dell’indennità sostitutiva va rinvenuto nella necessità di ridurre ai minimi termini il danno per il lavoratore, il quale non verrebbe sufficientemente garantito dai metodi ordinari civilistici, ossia dal pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria (Cass., 21 novembre 2012, n. 20420).
Un ulteriore indirizzo interpretativo, meno copioso ma più recente, sosteneva che l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni si estingueva nel momento in cui il dipendente richiedeva l’indennità sostitutiva della reintegra e non già quando fosse avvenuto il pagamento della somma dovuta (cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2013, n. 5950; Cass. Civ., 25 settembre 2012, n. 16228; Cass. Civ., 20 settembre 2012, n. 15869), atteso che, in tale ipotesi, il ritardo nel pagamento sarebbe stato liquidato secondo le regole generali, ovverosia calcolando sulla cifra complessiva gli interessi e la rivalutazione.
Orbene, la legge Fornero ha chiarito i dubbi di cui sopra prevedendo espressamente che la richiesta da parte del dipendente dell’indennità sostitutiva della reintegra determina la risoluzione del rapporto di lavoro e dunque, successivamente a tale momento, non vi è alcun obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni.
Pertanto, in caso di opzione per le 15 mensilità sostitutive, i datori di lavoro saranno tenuti a corrispondere le retribuzioni dalla data della reintegra sino a quella in cui il lavoratore ha trasmesso la richiesta di opzione (oltre, naturalmente all’importo pari alle 15 mensilità opzionate).
Tuttavia, tale disposizione vale espressamente per i licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della l. n. 92/12, ossia dopo il 18 luglio 2012, residuando diversamente il dubbio interpretativo con riferimento ai licenziamenti intimati nel periodo precedente.