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La richiesta di permesso per motivi personali non esclude l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere

29 Settembre 2020

La recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione dell’8 settembre u.s. n. 18659, esaminando un particolare caso di infortunio in itinere, conferma il principio per cui lo stesso può essere escluso soltanto nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una scelta arbitraria del lavoratore in grado di determinare, in virtù di ragioni o suoi impulsi personali, una variazione del normale tragitto casa-lavoro tale da interrompere il nesso causale che deve sussistere tra il rischio connesso all’attività lavorativa e l’evento.

Il caso preso in esame dai Giudici di Piazza Cavour origina da un incidente mortale occorso ad un lavoratore che rientrava sul luogo di lavoro al termine di un permesso richiesto per motivi familiari.

La Corte di merito che era stata investita della questione aveva escluso la responsabilità dell’ente assicurativo sul presupposto che il rientro in azienda determinato dalla fruizione di tale permesso personale ricadesse in un’ipotesi di cd. “rischio elettivo”, ovverosia un rischio determinato unicamente da un’arbitraria scelta del lavoratore di portata tale da escludere ogni forma di risarcimento collegato all’evento infortunistico.

In ragione di tale assunto, i giudici della Corte di Appello di Venezia avevano pertanto rigettato la domanda di risarcimento avanzata della moglie del lavoratore deceduto, accogliendo la tesi difensiva dell’INAIL, univocamente incentrata proprio sull’idoneità del permesso personale in questione ad interrompere il collegamento con la prestazione lavorativa.

Ebbene, la Cassazione, ritenendo non condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ha ribaltato la decisione affermando che “il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri (…)”.

Seguendo tale ragionamento, gli Ermellini sono giunti a ritenere illogico escludere la tutela contro gli infortuni nel normale percorso casa-lavoro qualora l’allontanamento dall’azienda ed il successivo rientro in servizio siano determinati unicamente dalla fruizione di un permesso richiesto per far fronte ad esigente personali e familiari.

Se quindi, fuori dalla ipotesi di “rischio elettivo”, la tutela assicurativa è sempre riconosciuta in relazione alla fruizione del riposo giornaliero fruito tra la fine di un turno di lavoro e quello successivo, non vi sarebbero valide ragioni, ad avviso della Suprema Corte, per poter escludere la medesima tutela qualora l’infortunio del lavoratore si verifichi rientrando in azienda da un periodo di permesso fruito per far fronte ad esigenze familiari.

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