21 Dicembre 2017
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27948 del 23 novembre 2017, è tornata a pronunciarsi sulla possibilità di imporre ai lavoratori lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali, confermando – in buona sostanza – i principi di diritto cui era pervenuta già negli scorsi anni circa l’esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal lavoro in tali occasioni.
In particolare, secondo la Suprema Corte, le norme di legge che sanciscono il diritto del lavoratore a godere delle suddette festività non è derogabile attraverso previsioni generiche del ccnl, ma è necessario l’ “accordo individuale col datore di lavoro o … accordi sindacali stipulati da oo.ss. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato” (in tal senso anche Cass. nn. 22482/16, 16634/05).
Inoltre, secondo gli Ermellini, il lavoratore che – nonostante la richiesta di prestare attività in una giornata festiva infrasettimanale – si assenti dal servizio, ritenendo illegittima la disposizione datoriale, non solo non è disciplinarmente sanzionabile, ma ha anche diritto al pagamento della normale retribuzione anche per tale giornata di assenza.
Come evidenziato anche in passato i principi di cui sopra non trovano, tuttavia, applicazione nei confronti del personale che operi (a qualsiasi livello) in strutture sanitarie pubbliche o private, in quanto per tali lavoratori vige una espressa deroga legislativa.
La l. n. 520/52 prevede, infatti, che sebbene anche “a tutto il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private compete il riposo nelle feste infrasettimanali … il personale che per ragioni inerenti all’esercizio deve tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita. Nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva”.
Pertanto, le strutture sanitarie potranno continuare a programmare l’attività anche nelle giornate in cui cadano festività civili o religiose, senza necessità di acquisire il consenso dei dipendenti e senza che questi ultimi possano rifiutare di rendere la prestazione.
In ambito sanitario, il diritto dei lavoratori di fruire del riposo in tali giornate cede il passo di fronte ad un diritto di rango costituzionale, costituito dalla salvaguardia della salute dei pazienti e, più in generale, dei cittadini.
Sarebbe, infatti, impensabile subordinare al mero consenso dei lavoratori l’erogazione delle cure o la continuità assistenziale, in un settore in cui anche di fronte ad altri diritti costituzionalmente tutelati (quale è ad esempio quello di sciopero) il legislatore impone in ogni caso la garanzia di prestazioni minime di assistenza sanitaria, essenziali per assicurare la tutela della salute e della persona.
Negli altri settori, ove ragioni produttive/organizzative impongano lo svolgimento dell’attività lavorativa anche in tali giornate sarà, invece, opportuno procedere alla stipula di appositi accordi aziendali ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011 (conv. in l. n. 148/2011), al fine di integrare (e/o derogare) la disciplina normativa delle festività civili e religiose ed evitare di dover raggiungere di volta in volta specifiche intese con i lavoratori.