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La legge non è sempre uguale per tutti: costituzione della RSA ai sensi dell’art. 19 Stat. Lav. e requisiti necessari.

20 Novembre 2015

L’art. 19 Stat. Lav. che, come noto, indica i requisiti che legittimano le OO.SS. alla costituzione di una RSA è stato oggetto, nel tempo, di diversi interventi volti a chiarirne la portata ed i limiti.
Dopo il famoso referendum del 1995, che ci ha consegnato il testo della norma che tutti conosciamo (in base al quale legittimate alla costituzione della RSA sono solo le OO.SS. firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva), si sono infatti susseguiti numerose pronunce della Corte Costituzionale volte a salvare la legittimità della citata disposizione.

L’ultimo incisivo intervento – si ricorderà – risale al 2013, in cui gli Ermellini (con la sentenza n. 231) hanno interpretato estensivamente l’art. 19 Stat. Lav., ritenendo che tra le sigle “firmatarie”, legittimate quindi alla costituzione della RSA, debbano essere incluse anche le organizzazioni sindacali che, pur non avendo firmato il contratto, abbiano tuttavia partecipato alle relative trattative.
Nella definizione dei requisiti in parola è intervenuta anche, a più riprese, la giurisprudenza di merito e di legittimità, che – nell’intento di fornire un apporto chiarificatore – ha spesso complicato il quadro normativo, con principi a volte antitetici.
E’ questo, ad esempio, il caso della idoneità della sottoscrizione di accordi c.d. “gestionali” (ovvero quelle intese che intervengono nell’ambito della gestione di particolari situazioni contingenti quali: la Cassa integrazione, i trasferimenti d’azienda, i licenziamenti collettivi ed i contratti di solidarietà, cfr. Cass. n. 29306/08) a legittimare la costituzione della RSA, in merito ai quali la Suprema Corte ha espresso orientamenti tra loro contrapposti.
Tali contrasti (di certo non infrequenti nel nostro sistema giudiziario, basato sulla libera interpretazione della legge da parte del giudice) sono, tuttavia, destinati ad assumere un’eco maggiore quando i soggetti destinatari delle opposte pronunce siano parzialmente gli stessi o si trovino ad operare nel medesimo ambito, cosicché la diversa valutazione dei medesimi fatti da parte dei giudici, finisce per trasformarsi in una ingiustificata disparità di trattamento (in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.).
E’ quanto è successo a due organizzazioni sindacali, ugualmente escluse nel 2000 dal novero dei destinatari dell’informativa di cui all’art. 47 l. n. 428/90 in occasione di un trasferimento d’azienda, in quanto (pacificamente) prive di RSA all’interno della struttura trasferita.

Entrambe hanno promosso un’azione ex art. 28 Stat. Lav. per far accertare l’illegittimità della predetta esclusione; tuttavia, in un caso (con sent. 520/08), è stata riconosciuta l’astratta legittimazione del sindacato alla costituzione di una RSA e la conseguente antisindacalità del comportamento datoriale (sebbene alla luce della previgente formulazione dell’art. 47 l. n. 428/90 il novero dei destinatari dell’informativa in caso di trasferimento d’azienda fosse limitato alle sole RSA costituite ed alle “rispettive associazioni di categoria”); nel secondo caso (sent. n. 21430/15) è stata, invece, accertata la legittimità del comportamento datoriale sul presupposto che (a prescindere dalla sua astratta legittimazione) il sindacato non aveva costituito una propria RSA all’interno della struttura e pertanto non aveva alcun diritto ad essere informato e/o convocato in occasione del citato trasferimento d’azienda.
Non si tratta dell’unica “disparità” nella valutazione dei due casi dai connotati, come anticipato, del tutto sovrapponibili: nel 2008, infatti, la Suprema Corte aveva riconosciuto l’astratta legittimazione del sindacato alla costituzione della RSA, nonostante lo stesso fosse firmatario esclusivamente di contratti collettivi gestionali, rilevando come “le regole contemplate negli accordi gestionali sono volte a delimitare l’ambito del potere del datore di lavoro concorrendo a disciplinare importanti aspetti del rapporto di lavoro volti a costituire fonte di diritti per i lavoratori” e pertanto “esprimono la capacità negoziale delle organizzazioni sindacali firmatarie, che è il presupposto per il riconoscimento del diritto di queste a costituire rappresentanze sindacali” (sent. 520/08).

Nel 2015, i giudici di legittimità hanno, di contro, evidenziato come “la sottoscrizione di un accordo gestionale non equivalga alla stipulazione di un contratto collettivo di lavoro applicato nell’unità produttiva” ai fini della legittimazione per la costituzione di una RSA, ai sensi dell’art. 19 Stat. Lav (sent. n. 21430/15), escludendo così ogni velleità del secondo sindacato.
Così, due sindacati che si trovavano nella medesima posizione (ugualmente esclusi da una realtà aziendale) non lo sono più, grazie a due diverse interpretazioni della stessa normativa e degli stessi fatti ad opera della Corte di Cassazione, che in un caso hanno portato a riconoscere (erroneamente, a giudizio dello scrivente) il diritto alla costituzione della RSA e nell’altro a negarlo, con l’ulteriore aggravante che essendo esauriti i gradi di giudizio, deve considerarsi ormai precluso qualsiasi ulteriore intervento volto a sanare una simile disparità.

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