30 Dicembre 2020
Nella giornata odierna il Senato ha approvato in via definitiva il DDL Bilancio 2021 trasmesso dalla Camera lo scorso 27 dicembre (AC 2790-bis).
In attesa dell’entrata in vigore della nuova normativa, che come noto avverrà solo dopo la promulgazione del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si segnala che un emendamento presentato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (ed attualmente recepito dal comma 481 del testo normativo licenziato dal Senato) prevede il reinserimento nel nostro ordinamento (sino al 28 febbraio 2021) della tutela per i soggetti c.d. fragili, introdotta dall’art. 26 del d.l. 18/2020, la cui disciplina – come evidenziato nella precedente news del 10 novembre 2020 – è stata oggetto di reiterate modifiche, ad opera dapprima del d.l. 34/2020 (c.d. Rilancio) e, poi, della legge 126/2020.
In sostanza, il comma 2 dell’art. 26 del “Cura Italia” aveva stabilito che le assenze per malattia dei lavoratori fragili (soggetti affetti da disabilità, ovvero che si trovino in una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esisti da patologie oncologiche o, ancora, svolgimento di terapie salvavita) fossero equiparate al ricovero ospedaliero.
Tale tutela, tuttavia, nonostante le numerose proroghe intervenute, è ormai scaduta il 15 ottobre u.s. ed è stata sostituita con la previsione, sicuramente di minore impatto, secondo cui dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili svolgono, di norma, la propria attività in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, purché – naturalmente – tale modalità sia realizzabile.
In alcuni settori, come ad esempio quello sanitario, tale ultima disposizione, tuttavia, ha avuto una difficile applicazione in ragione della natura stessa delle prestazioni svolte: basti pensare ad un OSS o ad un infermiere, le cui attività devono necessariamente essere svolte in presenza, richiedendo un contatto diretto con il paziente.
Tale situazione ha generato evidenti criticità per i lavoratori fragili, per i quali, in assenza di alternative, l’unica soluzione possibile è stata talvolta (quale extrema ratio) l’accertamento della temporanea inidoneità al servizio da parte del medico competente.
Ciò posto, l’emendamento della Commissione Bilancio della Camera intende colmare tale vuoto normativo, estendendo le disposizioni in vigore sino al 15 ottobre 2020 per tutto il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.
Ciò sta a significare che, in tale arco temporale, i lavoratori fragili, la cui attività può essere svolta in smart working, avranno diritto ad avvalersi di tale modalità (quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa), mentre i lavoratori a rischio la cui prestazione risulti incompatibile con il lavoro agile avranno diritto di assentarsi dal lavoro beneficiando della tutela della malattia, equiparata al ricovero ospedaliero, con relativi oneri carico dello Stato.
La nuova disciplina, tuttavia, decorrerà solo dal 1° gennaio 2021 e, allo stato attuale, non sembrerebbe idonea a “coprire” retroattivamente il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
Download La Legge di Bilancio 2021