24 Gennaio 2020
Con sentenza n. 31531 del 3 dicembre 2019 la Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito che la detenzione, in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, atteso che tale grave comportamento è idoneo a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario intercorrente con il datore di lavoro.
In particolare, il lavoratore destinatario della massima sanzione disciplinare ha proposto ricorso innanzi alla Corte di legittimità impugnando la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Campobasso la quale, così come già indicato dal Giudice di prime cure, aveva ritenuto giustificato il comportamento della società datrice di lavoro che, a fronte della condanna del lavoratore con sentenza di patteggiamento, licenziava il dipendente per giusta causa.
In sede di legittimità, il lavoratore ha contestato, da una parte, che i fatti posti alla base della sentenza fossero avvenuti al di fuori dall’orario e dal luogo di lavoro e che, non avendo avuto alcun riflesso sulla prestazione lavorativa, dovessero essere considerati lievi e, dall’altra, che il rapporto di lavoro fosse proseguito con il datore di lavoro per circa un biennio successivamente ai fatti di causa.
Nel caso di specie, peraltro, il contratto collettivo applicato dall’azienda datrice di lavoro prevedeva espressamente l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso nel caso di condanna passata in giudicato (a cui gli Ermellini equiparano la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.c.) per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro ma relativa a fatti di reato che abbiano assunto rilievo ai fini della lesione del vincolo fiduciario.
La Suprema Corte, richiamando la valutazione effettuate dai giudici di seconde cure con riferimento alla sussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., ha precisato che il fatto di reato, sussumibile nella detenzione di sostanze stupefacenti, fosse idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sia in relazione al rilevante quantitativo di sostanze detenute (venivano riscontrate, infatti, diverse tipologie di sostanze di entità consistente), sia con riferimento alle specifiche mansioni svolte del dipendente (portalettere che, in quanto tale, era incaricato di un pubblico servizio), normalmente a diretto contatto con l’utenza.
In merito alla circostanza del tempo trascorso prima della contestazione e al contestuale svolgimento del rapporto, la Corte ha osservato che la contestazione dovesse essere conseguente alla condanna definitiva e che l’eventuale svolgimento del rapporto lavorativo intercorso nelle more non escludesse, di per sé, la gravità dei fatti.
Nel caso di specie, inoltre, la Suprema Corte – richiamando un suo precedente sul punto – ha evidenziato espressamente che ove l’azienda utilizzi capitale pubblico e quindi sia tenuta a svolgere l’attività secondo i princìpi di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., la condotta extralavorativa del dipendente non è senza riflesso nei suoi doveri verso il datore di lavoro e verso l’utenza.
I suddetti principi, peraltro, ben potrebbero applicarsi anche all’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa all’interno di strutture sanitarie, in cui i lavoratori sono chiamati – a maggior ragione – alle delicate funzioni di assistenza che possono essere certamente compromesse anche da talune condotte illecite extralavorative.
Download La detenzione di droga da parte del lavoratore legittima il licenziamento