area clienti

La Corte d’Appello di Roma conferma che il 2% del contributo Enpam si calcola sui compensi erogati ai liberi professionisti e non sul fatturato

28 Febbraio 2014

Fin dall’entrata in vigore della l. n. 243/2004, il co. 39 dell’unico articolo di cui si compone la predetta legge ha suscitato notevoli contrasti interpretativi in ordine alla reale portata dell’obbligo contributivo ivi stabilito.
La suddetta disposizione recita, infatti, che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale».

Nelle intenzioni del legislatore, l’introduzione di una simile disposizione serviva ad evitare che i contributi in precedenza versati dai singoli professionisti operanti nei loro studi professionali fossero sottratti alle casse dell’Enpam a seguito dell’accreditamento, da parte del SSN, delle società di capitali operanti nell’ambito della medicina specialistica dagli stessi eventualmente costituite.
Tuttavia, la generica formulazione della norma ha determinato non solo che nel novero dei soggetti tenuti al predetto contributo rientrassero anche le Case di cura e tutte le altre strutture sanitarie costituite sotto forma di società di capitali eroganti prestazioni specialistiche per conto del SSN (che, certamente, rappresentano un quid più complesso rispetto ai semplici studi professionali costituiti sotto forma di società di capitali), ma anche che l’Enpam pretendesse che il calcolo del contributo in parola venisse effettuato sul “fatturato” complessivo delle branche specialistiche delle predette strutture, anziché sul fatturato dei singoli professionisti assicurati.
Sono note, negli ultimi anni, le periodiche “diffide” che l’Ente di previdenza invia alle strutture sanitarie (includendo, spesso, tra i destinatari anche quelle non costituite sotto forma di società di capitali, quali: Onlus, Cooperative, Associazioni, Fondazioni, e Istituti gestiti da Ordini Religiosi, che non sono in alcun modo ascrivibili tra i destinatari della disposizione in commento), intimando loro il pagamento di un contributo del 2% in ragione del fatturato societario complessivamente inteso, inerente a prestazioni specialistiche rese da medici od odontoiatri nei confronti del SSN, nell’anno di riferimento, al netto dell’abbattimento previsto dal D.P.R. n. 119/1988 (tra l’altro per una fattispecie del tutto diversa).

Una simile impostazione è apparsa da subito manifestamente iniqua, oltre che contraria alla ratio della legge, atteso che finirebbe per attribuire a medici ed odontoiatri un contributo determinato su una base (ossia il fatturato della società) che gli stessi hanno contribuito a realizzare solo in parte, in concorso con altre professionalità (infermieri, personale sanitario ed assistenziale, radiologi, biologi, etc.).
Infatti, già nel 2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel fornire indicazioni in ordine alla corretta applicazione della suddetta disposizione precisava che “al fine di armonizzare il sistema previdenziale … viene ritenuto che dal fatturato annuo debba enuclearsi solo quello che attiene a prestazioni specialistiche rese dai medici. … In tale senso, tra l’altro, si esprime la stessa formula normativa nell’affermare che il contributo a favore del professionista deve essere proporzionale all’effettiva prestazione resa ed al relativo compenso ricevuto per la medesima” (nota Prot. 24/0000283 del 27 gennaio 2005).
Nonostante tali precisazioni ministeriali, l’Enpam non ha mutato il proprio orientamento, ma anzi ha attivato procedure esecutive in tutta Italia, ostinandosi a richiedere il pagamento del 2% del fatturato societario relativo alle branche di specialistica ambulatoriale accreditate con il SSN, ricavando i relativi importi (ove non forniti spontaneamente dalle società) attraverso accessi ispettivi presso le Asl deputate al pagamento delle prestazioni, costringendo persino il Garante della privacy ad intervenire per escludere la possibilità che le predette Aziende possano trasmettere questi dati all’Ente in quanto in contrasto con  l’art. 19, co. 3, del d.lgs. n. 196/03.

Peraltro, gli importi richiesti dall’Enpam sono stati puntualmente ridotti dal Tribunale di Roma (Foro competente in quanto luogo in cui ha sede l’Ente previdenziale), il quale ha stabilito, nella maggior parte dei casi, che “il contributo di cui all’art. 1, co. 39, della legge n. 243/04 deve calcolarsi sulla parte del fatturato relativo ai compensi liquidati a favore dei liberi professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero professionale con le società di capitali titolari della struttura e del rapporto di accreditamento con il SSN” (ex plurimis, 11428/2010; 11429/2010; 11432/2010; 11434/2010).
In tutti i giudizi sopra riportati, le perizie contabili espletate per la quantificazione del contributo dovuto hanno considerato (seguendo il quesito formulato dal Giudice al CTU) quale base imponibile non il fatturato della società, ma solo le fatture emesse da parte dei medici alle società per l’esecuzione delle prestazioni specialistiche.
In tal senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con l’ordinanza n. 252/2008, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 39, della legge n. 234/04, ha chiaramente indicato al Giudice di merito la necessità di fornire una interpretazione dell’art.1, co. 39, della l.n. 243/04 conforme alla Costituzione, commisurando la base imponibile del contributo ai compensi corrisposti dalle società ai singoli professionisti medici e non al complessivo fatturato annuo societario con il SSN.

Il suesposto principio è stato recentemente ribadito anche dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 9523 dell’11 dicembre 2012, la quale – nel ripercorrere le ragioni che avevano indotto il legislatore ad introdurre il contributo in parola – ha evidenziato come il riferimento al fatturato societario delle prestazioni specialistiche e non al corrispettivo versato dalla società al medico che ha partecipato alla prestazione medesima, finirebbe per attribuire al soggetto assicurato una contribuzione assolutamente sganciata dal reddito prodotto dall’attività professionale; ciò perché, a differenza di quanto non accada nell’accreditamento del singolo professionista o di società costituite dagli stessi professionisti ai quali viene imputato (pro quota) l’intero reddito prodotto, nelle società di capitali viene meno qualsiasi nesso tra il fatturato della società ed il reddito del professionista che in esse opera.
Per rendere più esplicito il suesposto concetto, la Corte ha rilevato come – con l’evolversi delle figure sanitarie (quali, tecnici di radiologia, fisioterapisti, etc.) – la figura del medico assuma rilievo centrale solo nelle cd. “branche a visita”, mentre negli altri settori le prestazioni oggetto di accreditamento risultano rese, oltre che con il contributo preponderante di altre figure sanitarie, anche grazie all’ausilio di apparecchiature che per i loro costi considerevoli, costituiscono gli oneri di maggior rilievo in ambito sanitario.

Da quanto sopra, la Corte d’Appello ha concluso inequivocabilmente (si auspica, questa volta anche per l’Enpam) che “il contributo di cui all’art. 1, co. 39, della legge n. 243 del 2004 debba essere commisurato ai compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime libero professionale con le società di capitali titolari delle strutture dei rapporti di accreditamento con il SSN e debba essere pari al 2%, senza abbattimenti di sorta, non previsti dal legislatore e non necessari, essendo i costi di produzione riferibili alla quota di fatturato non inclusa nella base imponibile”.

Potrebbe interessarti anche
Fisco, welfare e previdenza
Residenza fiscale e lavoro da remoto
La recente circolare n. 25 del 18 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate forni...
3 min
Fisco, welfare e previdenza
Fringe benefits per lavoratori con figli a carico: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 23/E del 1° agosto, ha fornito chia...
3 min
Fisco, welfare e previdenza
La Commissione europea approva gli incentivi per le assunzioni di “donne svantaggiate” e “under 36”
La Commissione europea, con la decisione del 19 giugno 2023, ha autorizzato gli ...
4 min
Fisco, welfare e previdenza
Quota 103, nuovi chiarimenti ministeriali
Con la precedente news del 15 marzo u.s. è stata illustrata, nei suoi tratti pi...
2 min
Fisco, welfare e previdenza
Decreto Lavoro, i chiarimenti dell’Inps sul taglio del cuneo fiscale
Tra le finalità che hanno indotto l’Esecutivo ad emanare il Decreto Lavoro (d...
1 min