9 Luglio 2016
1. Premesse
Dopo la sentenza del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale, i giuslavoristi sono impegnati in un grande sforzo interpretativo per “immaginare” il nuovo diritto sindacale che pare incombere.
In effetti, sarebbe forse prudente rinviare ogni commento ad una fase successiva alla pubblicazione delle motivazioni, anche perché l’asettica comunicazione del Palazzo della Consulta non rende semplice l’interpretazione del pensiero dei giudici costituzionali: <<La Corte Costituzionale, nell’odierna camera di consiglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 1° comma lett. b) della legge 300/70, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda>>.
Così, riservando ogni valutazione definitiva al momento della lettura delle motivazioni, si anticipano alcune considerazioni di carattere generale, soprattutto nell’ottica che interessa il recente ccnl per il settore dei CdR e delle RSA (che, non essendo stato sottoscritto da CGIL, potrebbe essere teatro delle ricadute più significative della sentenza del 3 luglio).
2. Prove di ermeneutica
A livello generale, appare evidente che la Consulta abbia voluto ribadire e rafforzare quanto già espresso nel 1996, allorquando riconosceva il massimo rilievo tanto alla necessità della partecipazione effettiva alle trattative quanto alla conseguente sottoscrizione del ccnl, ragion per cui uno solo di quei requisiti non era considerato sufficiente, dovendo piuttosto sussistere entrambi (partecipazione alle trattative e sottoscrizione).
Oggi la Consulta sembra abbandonare il requisito formale (la sottoscrizione del contratto) e individua quale requisito sufficiente per la costituzione delle rappresentanze sindacali in azienda quello sostanziale della partecipazione attiva alle trattative.
Non è difficile intuire il ragionamento alla base di tale mutamento di indirizzo: per imporsi quale controparte significativa, un sindacato deve avere un’adeguata forza rappresentativa; in mancanza, il sindacato difficilmente avrebbe la possibilità di sedersi al tavolo: così tale potere rappresentativo non dovrebbe venir meno per il solo fatto che lo stesso sindacato abbia ritenuto di non sottoscrivere l’accordo, atteso che la mancata firma può dipendere da vari fattori che nulla hanno a che fare con la rappresentatività del sindacato in questione.
3. Breve analisi critica
La prima parte del ragionamento è condivisibile, soprattutto alla luce delle nuove regole sulla rappresentatività fissate dall’accordo interconfederale del 31 maggio 2013 in materia: per essere rappresentativo, un sindacato deve avere la forza per imporre la sua presenza al tavolo. Invece, molto meno condivisibile è la seconda parte, laddove si ritiene che l’apposizione della firma non costituisca requisito essenziale ai fini del riconoscimento della rappresentatività: a giudizio di chi scrive, un sindacato – per dirsi rappresentativo – deve avere non solo numeri adeguati, ma anche la capacità di gestire il confronto e giungere a soluzioni di mediazione, senza tirarsi fuori al momento dell’assunzione di responsabilità, e senza quindi delegare alle altre sigle l’onere di spiegare alla base le motivazioni della sottoscrizione.
Sarebbe troppo facile trattare ad oltranza e poi sottrarsi alla responsabilità, anche in presenza – ad esempio – di una sola clausola sgradita (tra le centinaia contenute in un contratto collettivo), senza che ciò determini conseguenze ai danni di quel sindacato: così si premierebbero i sindacati inflessibili ed estremisti, per punire quelli che invece si assumono l’onere di sostenere e spiegare gli esiti del confronto.
Tuttavia, come osservato innanzi, meglio attendere la lettura delle motivazioni prima di affondare l’analisi critica.
4. Quid per il ccnl per RSA e CDR?
Al contrario, possono sin d’ora trarsi alcune utili indicazioni operative con riguardo alla situazione che si è venuta a creare nel settore dei centri di riabilitazione e delle residenze sanitarie assistenziali, a seguito del nuovo ccnl sottoscritto il 5 dicembre 2012 da ARIS, CISL-FP, UIL-FPL e UGL Sanità, e non da FP-CGIL.
Più precisamente:
– Non può pacificamente sostenersi che FP-CGIL abbia partecipato alle trattative, pur non sottoscrivendo il ccnl: il confronto che l’ha vista partecipe, infatti, ha riguardato un protocollo integrativo del ccnl della sanità privata, definito il 15 ottobre 2012 e poi abbandonato da ARIS CISL UIL e UGL, che hanno invece preferito adoperarsi per poi sottoscrivere di un vero e proprio ccnl; tale ccnl, sia chiaro, costituisce atto negoziale autonomo e separato dal precedente protocollo, ed è stato definito senza la partecipazione del sindacato dissenziente.
– Non bisogna dimenticare che FP–CGIL può contare, anche nel settore RSA/CdR, su un gran numero di iscritti, addirittura in molte strutture è persino il sindacato con più adesioni tra i lavoratori; a ciò si aggiunga che le altre parti che hanno sottoscritto il ccnl in questione non hanno inteso escludere la possibilità delle rappresentanze sindacali unitarie (cfr. art. 70 del ccnl) proprio per consentire a FP-CGIL di mantenere, per quel tramite, una partecipazione attiva in sede aziendale. Rimane auspicabile, quindi, che i sindacati e le singole strutture possano riuscire a trovare punti di mediazione così da permettere una partecipazione attiva a tutti i sindacati presenti in azienda, nel rispetto dei fondanti principi di pluralismo sindacale.
– L’eventuale riconoscimento della rappresentanza aziendale consentirebbe a FP-CGIL l’acquisizione delle agibilità sindacali di cui al titolo terzo dello Statuto dei Lavoratori (quali diritto di assemblea ex art. 20, permessi retribuiti ex art. 23, diritto di affissione ex art. 25, diritto ai locali sindacali ex art. 27) ma non avrebbe alcun effetto di trascinamento sull’ammissibilità dei rappresentanti esterni, i quali rimarrebbero esclusi dal diritto di partecipare alle trattative sindacali aziendali: inequivocabile in tal senso è l’art. 70 del ccnl, che ammette alla contrattazione sui luoghi di lavoro (oltre a RSA o RSU) le sole organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del ccnl.
5. Conclusioni (provvisorie)
Queste considerazioni ovviamente dovranno essere completate non appena sarà possibile leggere le motivazioni della sentenza della Consulta: in quel momento potranno rimuoversi (forse) i dubbi che oggi permangono su tutte le questioni sopra esposte, ed anche su altri due aspetti di fondamentale importanza, ovvero: 1) la sentenza della Corte risente e tiene conto del recente accordo interconfederale in materia di rappresentatività? 2) Il riconoscimento della RSA deve essere riservato alle organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla negoziazione del ccnl (non sottoscrivendolo) o piuttosto soltanto a quelle che hanno partecipato alla negoziazione dei contratti aziendali?
(continua)