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La contrattazione collettiva del SSN limita la mobilità verso gli Ospedali classificati.

17 Febbraio 2017

Con sentenza n. 5771 del 19 gennaio 2017, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da un medico di un’Azienda Ospedaliera per ottenere l’annullamento della delibera con la quale l’Azienda di appartenenza aveva revocato l’aspettativa inizialmente concessagli per ricoprire un incarico a tempo determinato presso un Ospedale classificato.

Il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice nella sentenza in commento è, invero, lineare e si inserisce nel solco tracciato ormai dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale l’equiparazione degli ospedali classificati alle aziende del SSN prevista dalla legge riguarderebbe le sole prestazioni erogate da tali soggetti, nonché i titoli ed i servizi del personale, ferma restando la natura privatistica degli stessi (e la conseguente autonomia).
Attraverso un excursus delle disposizioni normative che riguardano gli Ospedali classificati, il Giudice ha, infatti, escluso che il legislatore volesse comprendere tali realtà nell’ambito degli Enti del SSN, ponendo l’accento sulle molteplici dichiarazioni circa il regime giuridico e l’autonomia di cui godono gli Ospedali classificati, contenute nelle leggi che si sono succedute nel tempo.
Tale orientamento trova conforto nell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza che ha stabilito che “né la classificazione, né l’equiparazione comportino un mutamento della natura degli enti ecclesiastici, ma che detta classificazione abbia, per effetto, unicamente di inserire gli enti che l’abbiano ottenuta nella programmazione propria della rete ospedaliera pubblica, ed a trasformare in pubblica la (sola) natura del servizio di essi prestato” (Cass. civ. Sez. lavoro, 10/11/1995, n. 11710).
Sulla scorta di tali considerazioni, nella sentenza in commento, il Giudice ha tratto quale logica conclusione che l’alveo dei soggetti individuati dalla contrattazione collettiva, ai fini del diritto all’aspettativa del medico del SSN, non possa essere esteso anche agli Ospedali classificati, non rientrando gli stessi, a rigore, tra le “Aziende ed Enti del comparto”.

L’art. 10 del ccnl del 10 febbraio 2004 prevede, infatti, che “l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per … b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto”, tra le quali non rientrano – secondo il filone giurisprudenziale citato – gli Ospedali classificati.
Per le medesime ragioni, alla fattispecie, non è stata poi ritenuta applicabile neppure la previsione di cui all’art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “i dirigenti delle pubbliche amministrazioni … sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale” (co. 1 a 6).
Ciò in quanto, anche in questo caso, la contrattazione collettiva della dirigenza del SSN ha limitato la portata della suddetta disposizione (finalizzata ad attuare la mobilità pubblico – privato), prevedendo che “L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali”.

Di conseguenza, il dirigente medico del SSN avrà diritto alla concessione dell’aspettativa in parola solo nell’ipotesi in cui l’incarico a tempo determinato sia conferito allo stesso da altra Azienda o ente del comparto, atteso che – a tali fini – nulla distingue(rebbe) gli ospedali classificati dalle altre strutture (meramente) accreditate.
Una simile conclusione (che, si ribadisce, appare ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico) lascia, tuttavia, perplessi se solo si pensi alla ratio delle particolari disposizioni in vigore per gli ospedali classificati, tutte finalizzate a favorire la massima permeabilità tra sanità pubblica e privata equiparata (tra tutte basti pensare alle previsioni circa la mobilità tra enti, di cui all’art. 15 undecies del d.lgs. n. 502/92).
Sembra paradossale, infatti, che un dipendente di un ospedale classificato possa “transitare” in un’Azienda pubblica (e viceversa), ma che un dipendente di un’Azienda del SSN non possa fruire di un’aspettativa (per inciso, non retribuita e, dunque, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda di appartenenza) per ricoprire un incarico a tempo determinato presso un Ospedale classificato (con tutto ciò che potrebbe derivarne in termini di arricchimento professionale, sia per il medico, sia per l’Azienda alla fine dell’aspettativa).

Ancora più stridente appare il vincolo (ancora una volta, meramente contrattuale) che limita, addirittura,  l’ambito di applicazione dell’art. 23 bis del d.lgs. n. 165/01 ai soli Organismi pubblici o privati della Unione Europea ed agli ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa, escludendo invece gli ospedali classificati italiani, che il legislatore a più riprese (sebbene ad altre finalità) ha, invece, equiparato alle strutture del SSN.
Sarà pertanto necessario che le associazioni datoriali e sindacali si attivino presso l’ARAN affinché il prossimo contratto collettivo del ssn rimuova tali ostacoli e torni ad essere ripristinata la possibilità (bilaterale) di scambio di esperienze e professionalità tra sanità pubblica e sanità privata equiparata, anche attraverso la concessione di aspettative per ricoprire incarichi di direzione di struttura presso gli Ospedali classificati.

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