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La contestazione disciplinare può considerarsi tempestiva anche se non è immediata rispetto all’addebito.

2 Luglio 2019

La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze emesse a pochi giorni di distanza una dall’altra, è tornata ad occuparsi della delicata questione della tempestività della contestazione disciplinare rispetto all’addebito.

In particolare con le citate sentenze – del 14 maggio 2019 n. 12788 e del 30 maggio n. 14787 – la Suprema Corte ha, da un lato, sottolineato gli approdi giurisprudenziali in materia, in virtù dei quali il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal ricorrente (cfr Cass. 24796/2016; Cass. 10839/2016 e 16860/2012) e, dall’altro, ha ulteriormente specificato che il ritardo nella contestazione disciplinare può costituire un vizio del procedimento solo ove sia tale da determinare un ostacolo per la effettiva difesa dei lavoratori.

In entrambi i casi posti al vaglio della Corte di Cassazione, i lavoratori – sottoposti a procedimento penale – erano stati sospesi in via cautelare ma la contestazione disciplinare era stata differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale, anche in ragione di esigenze di tutela del segreto istruttorio, scegliendo dunque di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale.

Segnatamente nel caso esaminato con la sentenza n. 14787/19, i lavoratori non solo lamentavano la mancata apertura del procedimento disciplinare vero e proprio immediatamente dopo la disposizione della sospensione cautelare, ma evidenziavano – altresì – che la società aveva effettuato la contestazione il 30 settembre 2013 dopo che in data 28 maggio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva rinviato a giudizio i due lavoratori, mettendo a disposizione del datore di lavoro, quale soggetto danneggiato dal reato, gli atti di indagine compiuti.

Ebbene, gli Ermellini hanno avvalorato la decisione adottata sul punto dai giudici di merito, i quali avevano reputato il tempo trascorso tra le suddette date necessario all’effettuazione delle complesse valutazioni riservate all’organo disciplinare della società datrice di lavoro.

Quindi, non soltanto i giudici di legittimità hanno ritenuto compatibile con il principio della tempestività della contestazione disciplinare la decisione del datore di lavoro di rinviare l’avvio della contestazione disciplinare all’esito degli accertamenti svolti in sede penale, ma hanno anche ritenuto comprensibile l’ulteriore lasso di tempo trascorso tra la data di consegna al datore di lavoro degli atti di indagine compiuti e la data di notifica della contestazione disciplinare. Entrambe le pronunzie in esame, dunque, si inseriscono nel solco interpretativo già consolidato in materia, confermando che, in caso di sospensione cautelativa di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare ben può essere differita dal datore di lavoro all’esito degli accertamenti svolti in sede penale poiché tale esito offre elementi di valutazione più certi e consente al datore di lavoro una ponderata valutazione dei fatti nell’interesse dello stesso lavoratore.

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