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La Consulta estende i permessi ex lege 104/92 ai conviventi more uxorio

4 Ottobre 2016

Con sentenza n. 213, depositata il 23 settembre 2016, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

La questione di legittimità è stata sottoposta alla Corte Costituzionale dal Tribunale di Livorno, il quale ha sollevato il dubbio sulla legittimità della norma censurata, rinvenendo nell’esclusione del convivente more uxorio dal novero dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti in parola una violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.
Secondo la ricostruzione del giudice a quo, infatti, tale esclusione non consentirebbe alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che è sede di svolgimento della propria personalità, dando luogo, perciò, ad una irragionevole disparità di trattamento tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto ed il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio.
Tale diversità, infatti, secondo la ricostruzione del giudice rimettente, non troverebbe giustificazione nella ratio della norma, che è quella di garantire, attraverso la previsione delle agevolazioni, la tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave ex art. 32 Cost., nonché la tutela della dignità umana e quindi dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.

Quanto sopra, a maggior ragione alla luce della recente legge n. 76/16, recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che ha esteso ai «conviventi di fatto» (da intendersi come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”) molti dei diritti riservati al coniuge o ai familiari.
Proprio i recenti interventi normativi hanno costituito il presupposto per riproporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità, nonostante la stessa fosse già stata affrontata in passato e dichiarata manifestamente inammissibile.
Sulla scorta del mutato scenario legislativo e dell’evoluzione giurisprudenziale (comunitaria e interna) che hanno caratterizzato la materia dei permessi in argomento e delle convivenze stabili, anche tra persone non legate dal vincolo matrimoniale, i giudici della Consulta hanno evidenziato come la ratio legis dell’istituto in esame consista nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare, da intendersi, in senso lato, come riferito ad «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (secondo un’accezione già accolta dai giudici costituzionali con la sentenza n. 138 del 2010).

Secondo la Corte, in particolare, l’esclusione del convivente more uxorio dal novero dei beneficiari dei permessi in parola violerebbe l’art. 3 Cost. “non nella sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile”.
E ciò, in particolare, nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell’ambito dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.
In questo caso, l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare (ex art. 32 Cost.) il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo.

D’altra parte, ove così non fosse, il diritto costituzionalmente tutelato del portatore di handicap “di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio”.
Sulla base di tali considerazioni la Consulta ha quindi decretato l’illegittimità dell’art. 33, co. 3, della l. n. 104/92, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, ritenendo che una simile esclusione – risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile – sia contraria ai citati parametri costituzionali.

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