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La Commissione europea approva gli incentivi per le assunzioni di “donne svantaggiate” e “under 36”

27 Giugno 2023

La Commissione europea, con la decisione del 19 giugno 2023, ha autorizzato gli sgravi contributivi previsti per le assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, nei confronti di giovani under 36 e di donne svantaggiate.

L’INPS, nel confermare tempestivamente quanto sopra, con circolare n. 57 del 22 giugno 2023 e n. 58 del 23 giugno 223, ha altresì fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi ai predetti sgravi.

Di seguito, pertanto, è opportuno ricapitolare le misure agevolative in commento, anche alla luce delle condizioni di spettanza delineate dall’Istituto previdenziale.

Assunzioni/trasformazioni di giovani under 36.

L’agevolazione contributiva in commento è relativa alle assunzioni a tempo indeterminato o alle trasformazioni del contratto a termine (cosiddette stabilizzazioni) di giovani di età inferiore ai 36 anni (e precisamente, alla data di assunzione/trasformazione, 35 anni e 364 giorni) e comporta la possibilità per i datori di lavoro privati di beneficiare di un esonero contributivo del 100%, per la durata di 36 mesi, nel limite massimo di importo di 6.000 euro per il 2022 e 8.000 euro per il 2023, riparametrato e applicato su base mensile.

La durata di tale beneficio è aumentata a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Con riferimento ai rapporti di lavoro incentivati, come recentemente ribadito dall’INPS, restano esclusi dalle agevolazioni contributive in commento i rapporti di apprendistato, le assunzioni di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulati a tempo indeterminato), i contratti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro con personale con qualifica dirigenziale.

Quanto alla misura degli incentivi, la recente circolare chiarisce che, per il 2022, la soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è pari a 500 euro (€ 6.000/12), mentre per il 2023 ammonterà ad 666,66 euro (€ 8.000/12).

Nel caso, poi, di rapporti di lavoro instaurati/trasformati nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo, per ogni giorno di fruizione, l’importo di € 16,12 (€ 500/31) per il 2022 ed € 21,50 (€ 666,66/31) per il 2023.

Tali agevolazioni – oltre ad essere subordinate alle generiche condizioni di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del d.lgs. 150/2015 – sono inoltre subordinate alle seguenti condizioni specifiche:

  • il lavoratore deve essere in possesso del requisito anagrafico (limite massimo di 35 anni e 364 giorni) e, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia presso il medesimo o presso qualsiasi altro datore di lavoro);
  • il datore di lavoro non deve avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva e non deve altresì procedervi nei nove mesi successivi all’assunzione stessa.

Da ultimo, l’INPS chiarisce le condizioni di coordinamento e cumulabilità con altri incentivi, come di seguito sinteticamente indicato:

  INCENTIVO PER ASSUNZIONI/ TRASFORMAZIONI GIOVANI UNDER 36  INCENTIVOCUMULABILITÀ
Assunzioni di donne svantaggiate (art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012)                NO[1]
Assunzione dei lavoratori disabili (art. 13 della l. n. 68/1999)                NO
Assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (art. 2, comma 10-bis, l. 92/2012)                NO
Decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 168, l. 178/2020)                  NO  
Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (art. 1, comma 281, l. 197/2022)                  SI  
[1] Ferma restando la possibilità di fruire prima dell’incentivo previsto per l’assunzione donne svantaggiate per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.

Assunzioni di lavoratrici svantaggiate.

Tale agevolazione contributiva si applica alle assunzioni, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, oppure per le stabilizzazioni di donne che si trovino in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro.

Al fine di promuove le assunzioni del suddetto personale femminile, la legge consente ai datori di lavoro di fruire di una agevolazione contributiva nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, elevato – per il 2023 – sino ad 8.000 euro (da riproporzionare in caso di part-time).

Per quanto concerne la durata del periodo agevolato, essa è da rapportare alla tipologia di assunzione/trasformazione ed è pari, in caso di assunzione a tempo determinato, fino a 12 mesi, e nel caso di assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato è pari a 18 mesi (decorrenti dalla data di trasformazione/assunzione).

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’esonero contributivo, così come chiarito dall’Istituto previdenziale con circolare n. 58, per donne svantaggiate si intendono:

  • donne con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi, ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi età, residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
  • donne di qualsiasi età con una professione o un’attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (antecedenti alla data di assunzione).

In proposito, con riferimento alla locuzione “privo di impiego” si intendono lavoratrici che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

Un’ulteriore condizione per il legittimo riconoscimento delle agevolazioni in commento consiste nella realizzazione di un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

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