7 Dicembre 2018
Con sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è discriminatoria la norma (oggi contenuta all’art. 35 del d.lgs. n. 198/06) che limita le previsioni relative al divieto di licenziamento per causa di matrimonio alle sole donne.
La decisione trae origine dal contenzioso incardinato da un lavoratore che riteneva dovesse trovare applicazione anche nei suoi riguardi la presunzione di nullità per discriminatorietà del licenziamento intimato nel periodo intercorrente tra la data di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ed il decorso di un anno dalla celebrazione delle nozze.
In particolare, sebbene l’art. 35 del d.lgs. n. 198/06 faccia espresso riferimento alle sole “lavoratrici” per quanto concerne la suddetta presunzione, secondo il ricorrente tale disposizione – proprio alla luce dei principi contenuti nel citato Codice delle pari opportunità e dei principi comunitari – avrebbe dovuto essere riferita anche agli uomini che contraggano matrimonio, al di là di ogni riferimento letterale.
Tale impostazione (all’apparenza peregrina) era stata, invero, accolta anche da alcuni giudici di merito (Trib. Milano sent. 3 giugno 2014; Trib. Vicenza, ord. del 24.05.2017) i quali avevano ritenuto che la lacuna normativa andasse colmata in via interpretativa, con estensione della medesima tutala anche ai lavoratori.
Sul punto, la Suprema Corte ha di contro chiarito come il divieto di licenziamento in coincidenza con il matrimonio, inserito proprio nel codice di pari opportunità tra uomo e donna, debba essere letto “per una sua corretta comprensione, quale approdo della tutela costituzionale assicurata ai diritti della donna lavoratrice”.
Richiamando il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, i giudici di legittimità hanno infatti rilevato come una simile specifica tutela normativa nei confronti della donna-lavoratrice sia nata per far fronte all’esigenza (riscontrata nella prassi) di evitare il recesso motivato dalla sola volontà del datore di lavoro di sobbarcarsi gli (innegabili) oneri economici ed organizzativi legati, più che al matrimonio della lavoratrice, alla maternità.
La tutela accordata alle lavoratrici contraenti matrimonio è, infatti, sempre stata sorretta da ragioni coerenti con la realtà sociale e fondate su una pluralità di principi costituzionali (in primis, quelli che tutelano la libera espressione dell’individuo e la famiglia) che ben giustificano misure legislative intese a consentire alla donna di poter coniugare il legittimo diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare.
Sulla scorta di simili principi, la Corte ha pertanto rilevato come la previsione normativa in esame, “lungi dall’essere discriminatoria, sia assolutamente legittima, in quanto rispondente ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni, non già di genere del soggetto che presti un’attività lavorativa, ma di tutela della maternità, costituzionalmente garantita alla donna, pure titolare come lavoratrice degli stessi diritti dell’uomo, in funzione dell’adempimento della “sua essenziale funzione familiare” anche nell’assicurazione “alla madre e al bambino” di “una speciale adeguata protezione” (art. 37 Cost., comma 1)”.