1 Luglio 2016
Ribaltando l’orientamento che si era ormai consolidato presso la Corte d’Appello di Roma (cfr. in proposito la nota “La Corte d’Appello di Roma conferma che il 2% del contributo Enpam si calcola sui compensi erogati ai liberi professionisti e non sul fatturato” pubblicata sul sito dello studio), la Suprema Corte si è pronunciata per la prima volta sull’annosa questione relativa alla base di calcolo del contributo del 2% introdotto dall’art. 1 (co. 39) della l. n. 243/2004 in favore dell’Enpam.
Con sentenze nn. 11253 e 11257 del 31 maggio 2016, gli Ermellini hanno infatti chiarito che il predetto 2% debba essere calcolato sul “fatturato annuo” della società, da intendersi come “il complesso dei ricavi e delle vendite o delle prestazioni di servizi, nonché gli altri ricavi e proventi ordinari di un’impresa in un determinato periodo di riferimento” e non, come statuito dalla Corte d’Appello di Roma, sui compensi erogati ai medici.
I giudici della Cassazione – nel rispetto della funzione nomofilattica che gli è propria – hanno in sostanza ritenuto di non dover effettuare alcuna interpretazione teleologica del disposto del comma 39 dell’art. 1 della legge n. 243/04, ritenendo che il legislatore, nel fare riferimento al “fatturato annuo”, avesse in mente proprio un prelievo contributivo da effettuarsi sulla parte di “fatturato” derivante dal regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ossia sul “controvalore di tutte le prestazioni di carattere specialistico rese dai medici e dagli odontoiatri, retribuite secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 502/92, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999”, avendo “ben presente la diversità concettuale” rispetto alla definizione di “compenso o retribuzione”, da intendersi invece come “il corrispettivo dell’attività svolta da coloro che concorrono a realizzare l’oggetto sociale e, quindi, anche il fatturato”.
Del resto, sempre secondo gli Ermellini, “l’interpretazione letterale della norma risponde anche alla sua finalità, che è quella di assoggettare a contribuzione il controvalore delle prestazioni rese dai medici specialisti esterni al Servizio sanitario nazionale operanti non più in regime di convenzionamento diretto con il Servizio stesso, bensì attraverso strutture societarie, ivi comprese quelle di capitali”.
Alla luce di tale pronunciamento (che certamente non convince pienamente, per tutte le considerazioni esposte nella nota di commento alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 9523 dell’11 dicembre 2012 sopra richiamata) si rende sempre più urgente l’intervento del legislatore in materia, atteso che l’assimilazione tra la realtà (complessa) di una struttura sanitaria e quella delle società tra (medici) professionisti o di capitali (costituite sempre da medici, inizialmente direttamente convenzionati con il SSN), ipotizzata dai giudici delle leggi per “giustificare” il dettato normativo, non sembra coerente né con la realtà dei fatti né con l’iniziale intendimento del legislatore, così come risulta ripercorrendo la genesi delle diverse disposizioni normative che hanno portato alla discussa l. n. 243/04.
Del resto, che il termine “fatturato” fosse improprio lo aveva rilevato nel 2005 anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale – all’indomani dell’emanazione della citata legge – si era premurato di precisare che “dal fatturato annuo debba enuclearsi solo quello che attiene a prestazioni specialistiche rese dai medici. … In tale senso, tra l’altro, si esprime la stessa formula normativa nell’affermare che il contributo a favore del professionista deve essere proporzionale all’effettiva prestazione resa ed al relativo compenso ricevuto per la medesima” (nota Prot. 24/0000283 del 27 gennaio 2005).
Ciò posto, nelle more dell’auspicato intervento legislativo appare comunque importante segnalare alcuni aspetti che si evincono dalla lettura della sentenza in esame, ossia che:
– il “fatturato” da prendere come base di calcolo per il contributo in parola è limitato “a quello prodotto esclusivamente dal corrispettivo delle prestazioni specialistiche rese nei confronti del SSN dai medici ed odontoiatri in regime libero professionale”;
– il “fatturato” debba essere “depurato” dai costi di produzione necessari per le prestazioni sanitarie specialistiche, applicando a tal fine la previsione del Regolamento del fondo della specialistica esterna Enpam che prevede l’applicazione di una quota di abbattimento della base contributiva, attraverso il richiamo ai DPR nn. 119 e 120 del 1988 ed alle percentuali previste in tali decreti.
Resta inteso, inoltre, che i destinatari della disposizione di cui al citato co. 39 dell’art. 1 della l. n. 243/04 rimangono le sole società professionali (associazioni di professionisti o studi associati) e quelle di capitali (SRL, SAPA e SPA), con esclusione – dunque – di tutte quelle realtà sanitarie costituite sotto forma diversa (Onlus, Cooperative, Associazioni, Fondazioni, e Istituti gestiti da Ordini Religiosi).