16 Aprile 2019
Con sentenza n. 7659 del 20 marzo 2019, la Cassazione si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’art. 6 della l. n. 604/66, a mente del quale il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta e l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso giudiziale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
In particolare, nella pronuncia in commento, il Collegio ha individuato con chiarezza il momento dal quale decorre il secondo termine di 180 gg, entro il quale il lavoratore è tenuto a proporre ricorso o richiesta di tentativo di conciliazione.
In linea con alcuni precedenti della stessa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 23890/2018; Cass. n. 20666/2018), i giudici di legittimità hanno evidenziato come il termine di decadenza previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, decorra dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro o dallo spirare del termine di sessanta giorni.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato come l’impugnazione del licenziamento, costituisca “una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell’atto, perchè la norma non prevede la perdita di efficacia di un’impugnazione già perfezionatasi, dunque pervenuta al destinatario, ma impone un doppio termine di decadenza affinchè l’impugnazione stessa sia in sè efficace”.
In tal senso deporrebbe anche il tenore letterale della disposizione, in quanto la locuzione “L’impugnazione è inefficace se…” indica che, indipendentemente dal momento della ricezione da parte del datore di lavoro, il lavoratore debba comunque attivarsi, nel successivo termine indicato dalla norma e che decorre dall’invio dell’impugnativa stessa, per promuovere il giudizio.
In sostanza, il legislatore ha voluto subordinare l’efficacia dell’impugnazione al rispetto di un doppio termine di decadenza interamente rimesso al controllo dello stesso lavoratore, il quale è certamente in grado di conoscere sia la data di ricezione del licenziamento (dalla quale decorrono i 60 gg per l’impugnativa) sia quella di invio, da parte sua, della successiva impugnazione, dalla quale decorre l’ulteriore termine per attivare la fase giudiziaria.