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Jobs Act: reintegra sul posto di lavoro in tutti i casi di nullità del licenziamento

27 Febbraio 2024

Con sentenza n. 22 del 20 febbraio 2024, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, co. 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sia pure limitatamente alla parola “espressamente” contenuta in tale disposzione.  

La l. n. 183/14 ha conferito ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro, che sono state attuate dall’esecutivo mediante l’adozione di numerosi decreti legislativi, tra i quali si annovera il decreto legislativo 23/15 recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”.

L’articolo in questione, nel prevedere la tutela reintegratoria in caso di licenziamenti discriminatori e nulli ne limitava, quanto a questi ultimi, l’applicabilità alle sole nullità stabilite espressamente dalla legge (si pensi, ad esempio, al llicenziamento intimato alla lavoratrice in gravidanza, dichiarato esplicitamente nullo dall’art. 54, co. 5 d.lgs. 151/01), cosicchè da tale ambito dovevano ritenersi escluse tutte le altre ipotesi in cui, pur ricorrendo la violazione di una norma imperativa di legge, la nullità non fosse prevista testualmente quale conseguenza della stessa.

Rientrano in tale ultima casistica, ad esempio, il licenziamento in periodo di comporto per malattia, in violazione dell’art. 2110 c.c., per motivo illecito ex art. 1345 del Codice civile, ovvero quello ritorsivo nei confronti del whistleblower (art. 17, comma 4, lett. a), decreto legislativo n. 24/2023) o del lavoratore che rivendichi il riconoscimento di propri diritti.

Manca, in tali casi, un regime sanzionatorio nel senso che, ferma restando l’esclusione della tutela reintegratoria, neppure possono ritenersi applicabili le ulteriori tutele meramente indennitarie previste dai successivi articoli 3 e 4 del decreto in questione, la prima circoscritta ai licenziamenti privi di giustificato motivo e la seconda ai vizi formali e procedurali del licenziamento.

È in questo ambito che si inserisce la vicenda giudiziaria che ha condotto la Corte di cassazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto in commento, dove i giudici di merito, pur dichiarando la nullità del licenziamento comminato ad un lavoratore del settore ferroviario per violazione di norme imperative (contrattuali) in materia di procedure per l’irrogazione di sanzioni disciplinari, avevano rigettato la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro poiché in questo caso la nullità dedotta non risultava espressamente prevista dalla legge quale sanzione.

A parere della Suprema Corte, la limitazione del diritto alla reintegrazione ai soli licenziamenti viziati da nullità espressamente previste dalla legge non trova corrispondenza nella legge delega (n. 183/14) e “ne viola il criterio direttivo nella parte in cui esso prescrive la tutela reintegratoria in caso di licenziamento nullo tout cort”, senza operare alcuna distinzione tra le nullità espressamente previste e quelle conseguenti alla violazione di norme imperative, ma senza l’espressa loro previsione quale conseguenza di tale violazione.

La Consulta, condividendo integralmente la prospettazione del giudice rimettente, ha ritenuto sussistente il denunciato eccesso di delega e, conseguentemente, con l’eliminazione dell’avverbio “espressamente”, ha affermato che “il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto”.

Pertanto, da oggi in poi, ogni qualvolta un licenziamento verrà dichiarato nullo, il lavoratore (assunto dopo il 7 marzo 2015) avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, fermo restando anche il riconoscimento della tutela indennitaria rafforzata (vale a dire riferita all’intero periodo di illegittima estromissione dal posto di lavoro).

Si tratta dell’ennesimo colpo assestato al contratto a tutele crescenti e, visti numerosi interventi demolitivi susseguitisi negli ultimi anni (in primis la sentenza n. 194/18 della Consulta che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto in questione, cfr. nota del 12 novembre 2018), viene spontaneo domandarsi cosa rimarrà, procedendo di questo passo, dell’intenzione originaria che aveva ispirato la riforma del 2015, improntata ad una maggiore flessibilità, anche in uscita, del mercato del lavoro.

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