31 Maggio 2013
Si informano le strutture associate che l’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), con circolari n. 1 e 2 del 24 aprile scorso, ha regolamentato il regime previdenziale per i propri iscritti titolari di un rapporto di collaborazione, nonché il relativo regime sanzionatorio e transitorio.
In base a quanto stabilito dall’art. 8 del decreto legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012, infatti, è stata istituita la Gestione Separata ENPAPI, alla stregua della Gestione Separata INPS, alla quale sono obbligatoriamente iscritti gli infermieri, gli infermieri pediatrici e gli assistenti sanitari che svolgono attività di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero di collaborazione occasionale di cui all’art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 (“mini co.co.co”).
In attuazione della richiamata normativa, l’ENPAPI ha elaborato il Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 29 marzo scorso, contenente le disposizioni di seguito sintetizzate.
Aliquote contributive
L’aliquota contributiva applicata sui compensi percepiti dagli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o non titolari di pensione è pari, per gli anni 2012 e 2013, al 27% – elevata al 28% dall’anno 2014 – alla quale si aggiunge un’ulteriore contribuzione dello 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, di malattia e di degenza ospedaliera, del congedo parentale e dell’assegno per nucleo familiare.
Per i titolari di un rapporto di collaborazione già assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico, le aliquote contributive sono state stabilite nella misura del 18% per l’anno 2012, del 20% per l’anno 2013 e del 21% per l’anno 2014.
Ripartizione dell’onere contributivo e versamento
Come previsto per la Gestione Separata INPS, la contribuzione dovuta all’ENPAPI è ripartita per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore, nei limiti dei massimali e minimali annualmente stabiliti (i massimali, per gli anni 2012 e 2013, sono pari, rispettivamente, a 96.149,00 euro e 99.034,00 euro, mentre i minimali, per i medesimi anni, sono pari a 14.930,00 euro e 15.357,00 euro).
Il versamento della contribuzione complessiva viene effettuato dal committente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 10 D 05696 03211 00007888X31), che dovrà essere predisposto attraverso l’utilizzo del software DARC disponibile per i committenti e gli intermediari abilitati sul sito www.enpapi.it.
Sul sito dell’Ente, a partire dal corrente mese di maggio, sono altresì disponibili le circolari informative e la modulistica per l’iscrizione all’ENPAPI.
Regime transitorio
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 16 aprile 2013, l’ENPAPI ha stabilito un periodo transitorio per permettere ai committenti di adeguarsi ai nuovi obblighi contributivi.
In particolare, entro il 30 giugno 2014, dovranno pervenire all’Ente sia le denunce arretrate (dal 1° gennaio 2012), sia i relativi pagamenti, utilizzando l’apposito software DARC e previa registrazione della propria posizione previdenziale.
L’ENPAPI ha poi precisato che la regolarizzazione del periodo pregresso entro il 30 giugno 2014 non comporterà l’applicazione del regime sanzionatorio contenuto dall’art. 5 del Regolamento nei casi di evasione e omissione contributiva (lo stesso previsto per la Gestione Separata INPS).