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Irrogazione del licenziamento prima dello scadere dei cinque giorni dalla contestazione dell’addebito

9 Marzo 2012

La Corte di Cassazione è ritornata, con la sentenza n. 1884 del 9 febbraio 2012, a pronunciarsi in merito alle problematiche riguardanti la possibilità per il datore di lavoro di irrogare la sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, prima della scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L. 300/1970.

L’art. 7, 5° comma, L. n. 300/70, prevede, infatti, che: “in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”.
Pertanto, il dubbio interpretativo attiene alla legittimità o meno della sanzione disciplinare irrogata dopo la presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, ma prima della scadenza del termine di cinque giorni stabilito dalla citata disposizione normativa.
Sull’argomento si sono registrati orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità.

Una parte della giurisprudenza tendeva a ritenere legittima la sanzione applicata prima dello spirare del termine dei cinque giorni in quanto, con la compiuta presentazione delle giustificazioni, lo scopo dell’assegnazione del termine sarebbe stato pienamente realizzato laddove il lavoratore non avesse dimostrato alcun interesse concreto al decorso della residua frazione di tempo (ex multis: Cass. 4 maggio 1977, n. 1694; Cass. 26 ottobre 1982, n. 5618; Cass. 21 giugno 1988, n. 4240); mentre, altra parte della giurisprudenza, riteneva che il termine di cinque giorni previsto dall’art. 7 L. n. 300/70 fosse da intendersi quale termine dilatorio a favore del lavoratore, tenuto conto che la funzione di tale termine non è solo di consentire al dipendente di raccogliere le prove, giustificare le mancanza addebitategli e collegarsi con le strutture sindacali, ma anche di assicurare uno spazio temporale (fra contestazione ed irrogazione della sanzione) che, indipendentemente dal comportamento del lavoratore, permetta di adottare una meditata sanzione in una situazione di più consapevole conoscenza di tutti gli aspetti del caso (ex multis: Cass. 25 luglio 1990, n. 7520; Cass. 24 aprile 1991, n. 4484, Cass. 21 luglio 1992, n. 8773).
Successivamente, la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite prima con la sentenza 26 aprile 1994 n. 3965 e poi con la sentenza del 27 marzo 2003 n. 6900, cercando di comporre il contrasto tra orientamenti distinti.

In particolare, con le suddette sentenze si è affermato che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.
In particolare, con la sentenza n. 6099/2003, si è ritenuto che il termine di cinque giorni di cui all’art. 7 L. n. 300/70 rientri nella categoria dei termini post quem, nel senso che esso non è volto ad impedire che un determinato atto sia compiuto prima del decorso di un dato tempo, ma ad impedire che ciò avvenga senza che una determinata attività sia stata possibile. Ciò si desume dalla ratio della normativa in esame, volta ad impedire che la irrogazione della sanzione possa avvenire senza che l’incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione, sicchè il termine previsto indica il tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese.
A tale lettura della norma di cui all’art. 7, la Corte di Cassazione aggiunge altresì che la paventata necessità del datore di lavoro di “meditare” sulla sanzione applicabile non trova alcun esplicito riferimento testuale nella disciplina e peraltro, appare disattesa dal dato incontestabile secondo cui qualora le difese siano spiegate dal lavoratore l’ultimo  giorno utile, allo spirare del termine dei cinque giorni, nessuna illegittimità potrebbe addursi alla sanzione irrogata.

Come anticipato, nonostante, l’intervento delle Sezioni Unite fosse certamente coerente con la ratio sottesa alla disposizione di cui all’art. 7, comma 5, L. n. 300/70, non sono mancate sentenze di legittimità che non hanno condiviso tale impostazione (Cass. 22 aprile 1997, n. 3498; Cass., 7 settembre 2000, n. 11806; Cass. 25 luglio 2002, n. 10972).
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità è ritornata sul tema con la citata sentenza del 9 febbraio 2012, n. 1884.
Nel caso di specie, il ricorrente, nell’eccepire l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, deduceva la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, 5° comma, L. n. 300/70 sostenendo che la corretta interpretazione, secondo il metodo teleologico, del predetto art. 7 sia nel senso che “in ogni caso” il provvedimento del licenziamento non può essere applicato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione e tanto, quindi, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno svolto le proprie difese.

La Cassazione, però, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha richiamato nella parte motiva i precedenti delle Sezioni Unite, riaffermando il principio secondo cui il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine di cui al citato art. 7, 5° comma, decorrente dal momento della ricezione della contestazione dell’addebito, quando il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.

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