26 Settembre 2023
Il principio di irriducibilità della retribuzione sancito dall’art. 2103 c.c. implica che la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra datore di lavoro e lavoratore e che ogni patto contrario è nullo.
Tale principio deve, tuttavia, coordinarsi con il legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, del c.d. “ius variandi”, ovvero il potere di modificare le mansioni del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto.
In tal caso, la garanzia della irriducibilità della retribuzione non può estendersi a quelle componenti finalizzate a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Tale principio è stato, di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 31 luglio 2023 n. 23205, nell’ambito di una controversia nella quale un dipendente rivendicava il risarcimento dei danni patrimoniali per non avere mantenuto, a seguito della decisione unilaterale del datore di lavoro di modificarne le mansioni, l’auto aziendale e i benefit ad essa connessi (ovvero la carta carburante e i lavaggi dell’auto).
Ebbene i giudici di legittimità, avvalorando la decisione della Corte di merito che aveva accertato che l’auto aziendale era stata assegnata al lavoratore solo in funzione delle mansioni in precedenza svolte, ha escluso che il lavoratore avesse diritto a un risarcimento per non avere mantenuto tale beneficio.
Invero la Corte di Cassazione, con la pronunzia suindicata, non ha fatto altro che dare seguito a un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia secondo il quale, ad esempio, «Il godimento a titolo gratuito dell’alloggio …in quanto condizione di miglior favore, quale componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non è coperta dalla tutela dell’art. 36 Cost. nè è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall’art. 2103 c.c., non essendovi compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati» (Cass. sentenza 38169/2022).
Ed ancora: «in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello “ius variandi”, la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa». (Cass. sentenza 10092/2017).
In sostanza, risulta consolidato il principio per cui nel caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi la garanzia della irriducibilità della retribuzione non si estende a quelle componenti erogate per compensare specifici disagi e/o difficoltà o legate a una specifica funzione e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche dell’attività lavorativa per le quali venivano riconosciute.