8 Ottobre 2024
Con due recenti sentenze (nn. 24916/2024 e 24952/2024), la Corte di Cassazione inverte le regole in materia di pensione anticipata, introdotta dalla riforma Monti-Fornero del 2011, attribuendo valore, ai fini del calcolo, anche ai contributi figurativi.
Per accedere alla pensione anticipata era inizialmente richiesto non soltanto il raggiungimento di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e un anno in più per gli uomini, ma anche il soddisfacimento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva.
Con la nuova interpretazione fornita dalla Suprema Corte nelle sentenze citate, invece, potranno essere conteggiati ai fini del raggiungimento del requisito dei 35 anni anche i contributi figurativi, in quanto una simile interpretazione è apparsa ai giudici di legittimità più conforme alla ratio dell’assetto normativo del 2011.
La Corte ha mosso il suo convincimento seguendo due ordini di ragioni.
Da un lato, ha sottolineato come la pensione anticipata introdotta dal d.l. n. 201/2011 si basi sul concetto di contribuzione utile, che comprende anche i contributi figurativi, rendendoli validi per raggiungere il monte contributivo richiesto.
Dall’altro, ha distinto la disciplina applicabile alla pensione anticipata ordinaria da quella prevista per la pensione anticipata contributiva, in ragione dell’impostazione letterale del decreto stesso.
Ed infatti, con riferimento alla pensione anticipata contributiva, il Legislatore del 2011 ha fatto espresso riferimento alla necessità che il lavoratore dovesse vantare 20 anni di “contribuzione effettiva”, a differenza di quanto previsto per la pensione anticipata ordinaria, che non prevede la medesima specifica.
In ragione di questa nuova interpretazione, è offerta una maggiore flessibilità ai lavoratori che, avendo contributi figurativi, d’ora in poi potranno fare richiesta di accedere alla pensione anticipata senza dover rispettare il limite dei 35 anni di contribuzione effettiva.
Le sentenze in commento rappresentano di certo un ribaltamento dell’impostazione finora seguita non soltanto dalla giurisprudenza ma anche dalla prassi amministrativa e, pertanto, si rendono evidentemente necessari interventi chiarificatori in merito.