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Interpello del Ministero del Lavoro sulla rinunzia della lavoratrice madre ai riposi giornalieri

30 Ottobre 2015

L’art. 39 del d.lgs. n.151/01 disciplina il diritto della lavoratrice madre di godere, durante il primo anno di vita del bambino (ovvero entro il primo anno di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), di due periodi di riposo (c.d. “ex permessi per allattamento”), anche cumulabili durante la giornata, della durata di un ora ciascuno, qualora l’orario di lavoro sia pari o superiore a sei ore, ovvero di uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore.

L’esercizio di tale diritto è rimesso alla discrezionalità della lavoratrice madre, in quanto non è escluso che possa decidere di non utilizzarlo.
Quanto sopra si deduce – evidentemente – dal contenuto dell’art. 40 del citato d.lgs. n.151/01, il quale inserisce espressamente, tra le ipotesi in cui i periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore, quella in cui “la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga” (cfr art. 40, lettera b, del suindicato decreto).
Già dal suddetto inciso, pertanto, si evince che, a differenza del periodo di congedo obbligatorio al quale la lavoratrice madre non può per legge rinunciare (anche nell’ottica di salvaguardare al meglio la salute fisica e psichica del bambino), la stessa può liberamente decidere di non avvalersi dei riposi giornalieri.
Con il recente interpello n. 23 del 24 settembre 2015, il Ministero del Lavoro ha ribadito che il diritto in questione ha natura potestativa, configurandosi  – cioè – come “situazione giuridica consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde, dal lato del datore di lavoro, una situazione giuridica di soggezione e non di obbligo”.

In tal modo il dicastero ha confermato che il datore di lavoro non può, in nessun caso, rifiutare la concessione dei permessi (neppure a causa della sussistenza di particolari esigenze organizzative), precisando tra l’altro – ed è questo, invero, l’aspetto più saliente del provvedimento in esame – che gli organi di vigilanza hanno la possibilità di effettuare verifiche in ordine alla effettiva spontaneità della rinuncia ai riposi. In tal senso, sarà pertanto sempre opportuno il rilascio di una rinuncia scritta da parte della lavoratrice madre contenente (così come richiesto dal Ministero) anche l’indicazione delle ragioni della stessa “che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice”.

Dal carattere non obbligatorio dei riposi in questione discende, inoltre, che in caso di loro rinuncia il datore di lavoro non può ovviamente essere soggetto alla sanzione contemplata dall’art. 46 del d.lgs. n.151/01 (ovvero la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582) prevista per l’ipotesi di rifiuto di concessione, alla lavoratrice richiedente, dei permessi de quibus.
Peraltro si precisa che quest’ultimi devono essere goduti negli orari prefissati dal datore di lavoro d’intesa con la lavoratrice, in modo da contemperare le esigenze del neonato con quelle aziendali.
In tal senso si è chiaramente espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr ex multis Cass. n.292/90 e n.3187/87), la quale ha – altresì – ribadito che, in mancanza di accordo, la collocazione dei permessi viene disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

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