17 Ottobre 2014
La recente pronuncia n. 14756 del 12 giugno 2013 della Corte di Cassazione offre l’opportunità per trattare del rapporto intercorrente tra infortunio in itinere e licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Nel caso di specie, un lavoratore era occorso in un gravissimo infortunio in itinere che l’aveva costretto ad una prolungata assenza dal lavoro e, pertanto, il dipendente è stato licenziato per superamento del periodo di comporto.
Il lavoratore in questione ha impugnato il licenziamento poiché il contratto collettivo applicato dava diritto alla conservazione del posto nell’eventualità fosse incorsa una malattia professionale per un periodo corrispondente a quello per il quale l’Inail aveva riconosciuto al dipendente l’indennità di inabilità temporanea assoluta. Il lavoratore aveva, pertanto, richiesto l’estensione delle norme collettive in materia di malattia professionale all’infortunio in itinere.
Accogliendo i motivi del ricorso, i giudici di primo e secondo grado avevano dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, ordinando la reintegrazione del lavoratore.
La società soccombente è ricorsa in Cassazione lamentando l’erronea estensione della norma collettiva sulla malattia professionale all’infortunio in itinere.
Pertanto, la Suprema Corte si è pronunciata con la sentenza n. 14756 del 12 giugno 2013, confermando l’illegittimità del recesso operato dal datore di lavoro e ribadendo, inoltre, il principio ormai consolidato che “ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro e malattia professionale, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata” (cfr. Cass. n. 14377 del 2012).
La Cassazione ha legittimato nel caso di specie, pertanto, l’estensione all’infortunio in itinere delle norme collettive sull’esenzione dal calcolo del periodo di comporto dei giorni di assenza per malattie professionali.
Peraltro, in virtù del principio sopra esposto, anche in assenza di specifiche disposizioni collettive, sarà opportuno, per i datori di lavoro, escludere i giorni di assenza dal lavoro per infortunio in itinere nel periodo di comporto.