27 Giugno 2022
Nelle ultime settimane, l’indennità una tantum (di importo pari a 200 euro) prevista, per i lavoratori dipendenti, dall’art. 31 del Decreto Aiuti (d.l. 50/2022) ha letteralmente monopolizzato non solo il dibattito sulla stampa specialistica, ma anche le discussioni tra colleghi negli uffici del personale e il confronto sindacale, destando non poche preoccupazioni.
La legge, infatti, ne prevede il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, cosicché era forte il dubbio che, in caso di pagamento dello stipendio nei primi giorni del mese successivo, dovesse essere pagata con la retribuzione di giugno (in pagamento, appunto, a luglio 2022).
La circolare INPS n. 73 del 24 giugno scorso, però, è fortunatamente (e finalmente) intervenuta per fare chiarezza su questo aspetto, dando una interpretazione non rigida della norma ed ammettendo, stavolta in modo chiaro, che l’indennità una tantum (di importo pari a 200 euro, anche in caso di part-time) deve essere erogata:
e ciò anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto o congedi).
Quando è dovuto il bonus
Il riconoscimento del bonus è dovuto dal datore di lavoro solo qualora sussista il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio, e purché sussistano anche tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
In particolare, pertanto, l’indennità è dovuta ai lavoratori che, oltre ad essere dipendenti nel mese di luglio 2022, siano titolari dell’esonero 0,8% (comma 121 della l. 234/2021) ed abbiano reso al datore di lavoro (con l’eccezione per il pubblico impiego) una dichiarazione “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18” del Decreto Aiuti, ossia di non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Tale ultimo requisito è essenziale in quanto i bonus previsti dall’art. 31 e dall’art. 32 del citato Decreto possono essere percepiti una sola volta, e ciò anche qualora il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro o di più condizioni previdenziali previste dalla normativa richiamata.
Si segnala, a tal proposito, che il messaggio INPS n. 2559 emanato nella stessa serata di venerdì scorso ha predisposto un fac-simile che potrà essere utilizzato a tal fine dai lavoratori.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata al solo datore di lavoro che dovrà riconoscere l’indennità; qualora, infatti, il bonus sia erogato da più datori di lavoro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
Quanto, invece, al primo requisito (titolarità dell’esonero 0,8%), l’Istituto previdenziale ha ulteriormente ribadito che questo riguarda i lavoratori dipendenti (non domestici) che abbiano avuto una retribuzione imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro.
Anche su tale aspetto, però, l’INPS ha adottato una linea estensiva, precisando che il periodo di riferimento per la verifica di tale requisito non è limitato al solo primo quadrimestre 2022, ma deve intendersi esteso sino al 23 giugno 2022.
Inoltre, l’INPS afferma che la verifica del datore di lavoro dovrà riguardare la sussistenza del diritto alla titolarità dell’esonero 0,8%, e non il suo materiale utilizzo.
Deve desumersi, pertanto, che potranno godere dell’indennità di 200 euro anche i lavoratori che non abbiano goduto dell’esonero, pur avendone diritto.
Infine, l’INPS interviene anche sulle ulteriori indennità di 200 euro previste dai commi 13 e 14 dell’art. 32 del Decreto Aiuti, spettanti rispettivamente:
a) ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
b) ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Con riferimento a tali ipotesi, l’INPS evidenzia che il pagamento delle ulteriori indennità sarà solo eventuale. I datori di lavoro, pertanto, ricorrendo tutti i requisiti sopra descritti, dovranno riconoscere l’indennità di 200 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, purché in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza delle condizioni (relative all’anno 2021) previste dai citati commi 13 e 14.
In tutti i casi sopra descritti, l’erogazione dell’indennità genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
A tale scopo, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, occorrerà valorizzare, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.