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Indennità INPS per quarantena e sorveglianza attiva nel 2021

23 Novembre 2021

L’INPS, con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021, interviene sulle pratiche di malattia per quarantena da Covid-19 che il medesimo istituto non ha proceduto ad indennizzare nel corso del 2021 in ragione dell’assenza dei relativi fondi, chiarendo che le stesse saranno esaminate in base all’ordine cronologico degli eventi.

Il problema della carenza dei fondi, infatti, era stato più volte sollevato sia dalle categorie di lavoratori interessati sia dallo stesso istituto di previdenza con apposito messaggio nell’agosto scorso, fino all’effettivo stanziamento degli stessi.

Con questo messaggio l’INPS recepisce le modifiche, apportate dal decreto-legge n. 146 del 21 ottobre.2021 (“Fisco e Lavoro”), all’art. 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”), che disciplina l’equiparazione al trattamento economico di malattia del periodo trascorso in quarantena causa Covid-19 e la tutela economica della malattia-ricovero ospedaliero per le assenze dal lavoro delle persone “fragili”.

Lo stesso decreto-legge n. 146/2021 ha provveduto a rifinanziare (con uno stanziamento di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021) entrambe le tutele economiche per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, riformulando il comma 5 del citato articolo 26 del decreto-legge 18/2020.

Con il messaggio 4027/2021, l’istituto di previdenza, preso atto di questo rifinanziamento, detta le istruzioni operative per gestire i suddetti eventi di malattia ricadenti nel periodo indicato alle proprie strutture territoriali, le quali dovranno procedere ad esaminare le pratiche per il riconoscimento nel rispetto dell’ordine cronologico degli eventi.

L’istituto, inoltre, puntualizza che gli eventi indennizzabili sono quelli che presentano un certificato di malattia contrassegnato dal codice “V07” assegnato dal medico INPS e con almeno un giorno ricadente nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2021.

Nessuna delucidazione, invece, per quanto riguarda il rimborso forfettario una tantum (600 euro per ciascun lavoratore) a favore dei datori di lavoro che non versano il contributo di malattia, a fronte del fatto che il dipendente non può essere impiegato con modalità di lavoro agile, previsto dal nuovo comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 18/2020 inserito sempre dal decreto-legge 146/2021, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nelle more dell’emanazione delle necessarie istruzioni da parte dell’istituto, questo rimborso resta di fatto non attivo.

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