24 Febbraio 2017
Con sentenza n. 2308/16 la Corte d’Appello di Roma è stata chiamata a pronunciarsi sull’annosa questione relativa all’inclusione o meno dell’indennità di esclusività nel computo del trattamento di fine rapporto per il personale dirigente medico degli Ospedali Classificati e, dunque, sulla interpretazione degli artt. 32 e 38 del ccnl Aris Anmirs.
La vicenda giuridica trae origine da un ricorso presentato da alcuni medici ex dipendenti, in regime di esclusività, nei confronti di un noto ospedale religioso classificato di Roma al fine di ottenere le differenze retributive derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del tfr della indennità di esclusività di cui all’art. 38 del citato ccnl.
Il giudice di prime cure, facendo leva sul principio giurisprudenziale secondo il quale l’esclusione da parte della contrattazione collettiva di specifici elementi continuativi della retribuzione dal tfr deve esser disposta in modo inequivocabile, non aveva rilevato, dal combinato disposto degli art 32 e 38 del citato ccnl, tale volontà e, dunque, aveva accolto il ricorso dei medici.
L’Ospedale appellava tale sentenza sostenendo l’erronea interpretazione delle norme pattizie e la Corte di appello di Roma, con la pronuncia in argomento, ha ribaltato la sentenza del Tribunale attraverso un ragionamento logico-giuridico di analisi ed esegesi delle disposizioni legali e contrattuali in materia.
La disciplina legale del tfr, argomenta inizialmente la Corte, è dettata dall’ art. 2120 del codice civile, il quale recita che “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Tale disposizione di legge sancisce, quindi, un meccanismo di rinvio alla contrattazione collettiva, nel caso essa sia presente, la quale è autorizzata a derogare alla fonte legislativa con la conseguenza che – nella fattispecie in esame – si dovrà far riferimento all’art. 32 del ccnl Aris-Anmirs.
In particolare, tale norma contrattuale distingue il trattamento economico fondamentale dal trattamento accessorio.
Il primo si compone di “voci fisse e ricorrenti che hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario e sul trattamento di fine rapporto” (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, indennità di specificità medica, retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile predeterminata, assegno personale, indennità di incarico di struttura complessa (ove spettante) ed eventuale indennità per mansioni superiori); quello accessorio si compone, invece, di: retribuzione di posizione variabile, retribuzione di risultato, specifico trattamento (ove spettante).
L’indennità di esclusività, non è pertanto inclusa tra le voci che rientrano nella base di calcolo del tfr in quanto la contrattazione collettiva del settore privato ha operato la scelta di non comprenderla nel trattamento economico fondamentale, né tale inclusione è prevista in altre clausole del ccnl.
In tal senso appare inconferente quanto sostenuto dagli appellati in relazione al rinvio che l’art 38 del ccnl rubricato “indennità di esclusività del rapporto di lavoro” fa all’art. 32 (che disciplina il tfr).
Ed infatti tale rinvio “a quanto disposto dall’art 32” vale evidentemente solo al fine di disciplinare le modalità di corresponsione dell’indennità in tredici mensilità ma non certo come volontà tacita esplicativa dell’inclusione nel tfr.
Parimenti infondato ad avviso della Corte è, infine, l’ulteriore argomento degli appellati i quali attribuiscono importanza al rinvio dall’art. 38 all’art. 32 perché analogo rinvio non sarebbe stato previsto per altre voci come il lavoro straordinario l’indennità per servizio festivo notturno e di pronta disponibilità che infatti sarebbero escluse dalla base di calcolo del tfr: “trattasi di argomento inconferente perché queste voci remunerano particolari modalità lavorative e sono corrisposte in relazione alla prestazione lavorativa effettivamente resa, con la conseguenza che non era necessario per la parti sociali stabilire la modalità di corresponsione per 13 mensilità e quindi disporre il rinvio all’art. 32“.