30 Novembre 2017
Il DDL Bilancio 2018, all’esame del Senato della Repubblica dal 29 ottobre u.s. con numero A.S.2960, prevede una nuova versione (la 4.0) degli sgravi contributivi con cui, a partire dal 2015, il Governo Renzi e, poi, il Governo Gentiloni hanno tentato di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato.
Come noto, infatti, le predette assunzioni – nel rispetto di alcune specifiche condizioni – sono state agevolate nel 2015 con un esonero triennale dai contributi previdenziali nel limite massimo di euro 8.060 su base annua (ver. 1.0), poi ridotto nel 2016 ad un esonero solo biennale dal 40% dei contributi previdenziali sino ad un importo massimo annuale pari ad euro 3.250. (ver. 2.0).
Tale parabola discendente è stata poi completata nel 2017, quando la Legge n. 232/2016 ha previsto una forma di esonero contributivo solo in caso di assunzione di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro (ver. 3.0).
Ciò posto, l’art. 16 del DDL in esame sembrerebbe invertire la rotta dei precedenti interventi normativi, ampliando il campo d’applicazione dell’agevolazione in questione, pur confermandone il carattere non “generalista”, bensì finalizzato all’incremento della sola occupazione giovanile.
La citata disposizione, infatti, laddove approvata nel testo attuale, prevedrà – a decorrere dal 1° gennaio 2018 – l’esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 3.000 euro, in favore di tutte le aziende che assumano con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti lavoratori che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età.
Nell’intenzione del Governo, inoltre, si tratta di un incentivo strutturale, il quale non scadrà al 31 dicembre 2018; anzi, al fine di fronteggiare l’attuale situazione di disoccupazione giovanile, è previsto che solo le assunzioni (con contratto a tutele crescenti) effettuate nel 2018 siano eccezionalmente incentivate con la medesima misura anche per i lavoratori di età compresa tra i 30 ed i 35 anni.
Deve segnalarsi, tuttavia, che nella proposta legislativa sono presenti alcune rilevanti rigidità, in quanto:
– non beneficiano dell’esonero le assunzioni di lavoratori che, pur avendo l’età richiesta dalla norma, abbiano già intrattenuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (fatta salva l’ipotesi in cui il lavoratore abbia già utilizzato parzialmente l’esonero contributivo nel corso di un precedente rapporto, nel qual caso il nuovo datore di lavoro può essere ammesso a godere dello stesso per il periodo residuo indipendentemente dall’età anagrafica del dipendente);
– non possono accedere al beneficio i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano – nella medesima unità produttiva – avviato procedure di licenziamento collettivo o di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;
– l’esonero contributivo è revocato (con recupero delle quote già fruite) nei casi in cui il datore di lavoro – entro sei mesi dall’assunzione – licenzi per giustificato motivo oggettivo il lavoratore per cui l’incentivo è stato richiesto, ovvero di altri lavoratori di pari qualifica presenti nella medesima unità produttiva.
Non sono, invece, ostative all’utilizzo dell’esonero contributivo eventuali periodi precedenti di apprendistato, ed anzi risultano specificamente agevolate anche le “stabilizzazioni” degli apprendisti, seppur con un esonero di durata solo annuale, a condizione che al momento della prosecuzione del rapporto il lavoratore non abbia ancora compiuto li trentesimo anno di età.
Infine, è previsto l’esonero totale dai contributi previdenziali, fermo restando il limite dei 3.000 euro annui, in caso di assunzione di lavoratori under-30, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, a condizione che gli stessi abbiano svolto, in qualità di studenti, presso il medesimo datore di lavoro:
a) attività di alternanza scuola-lavoro in misura almeno pari al 30% delle ore dovute;
b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Al fine di poter valutare la concreta portata del nuovo incentivo occorrerà, naturalmente, attendere che il Parlamento approvi in via definitiva la Legge di Bilancio.
Sin da ora, tuttavia, appare possibile ritenere che il Governo abbia ben colto i segnali del mercato del lavoro, il quale – secondo i dati recentemente diffusi dall’Istat – nel mese di settembre 2017 ha registrato un tasso di disoccupazione giovanile (15-24enni) pari al 35,7%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente.
Si auspica, tuttavia, che l’iter parlamentare consenta di rimuovere le molte rigidità sopra segnalate, al fine di rendere l’incentivo effettivamente utile ed efficace ai fini dell’incremento dell’occupazione giovanile.