21 Ottobre 2011
L’art.1, commi 72 e 73, legge 247/2007 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile”, in favore del quale il Ministro della Gioventù, con decreto del 19 novembre 2010, ha stanziato l’importo di ben 51 milioni di euro.
Lo scopo dell’istituzione di tale fondo è quello di realizzare – attraverso la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori e l’incentivo economico in favore dei datori di lavoro che assumano i soggetti ivi iscritti – interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori.
L’INPS, con la recente circolare n.115 del 5 settembre 2011, ha finalmente emanato le istruzioni operative per il funzionamento di questa banca dati che verrà gestita dall’ente previdenziale.
Segnatamente è stato specificato che in essa possono iscriversi i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• età non superiore a 35 anni (tale requisito sussiste fino al compimento del 36° anno di età);
• genitori di un figlio minore (almeno uno, anche in presenza di altri figli maggiorenni);
• titolari di un rapporto di lavoro rientrante nelle seguenti tipologie: contratto a tempo determinato; contratto di somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto o occasionale; collaborazione coordinata e continuativa;
• ovvero che siano cessati da uno dei precedenti rapporti e risultino iscritti, nel periodo di inattività, presso il competente Centro per l’Impiego.
I genitori in possesso dei sopra descritti requisiti possono iscriversi alla banca dati attraverso il sito internet dell’INPS, accedendo alla sezione “servizi al cittadino” e seguendo le relative indicazioni.
I datori di lavoro che procedono all’assunzione dei soggetti iscritti nella banca dati – attraverso un contratto di lavoro a tempo indeterminato (seppure a part time) – possono godere di un incentivo economico pari ad € 5.000,00 per ciascun soggetto assunto e per un massimo di 5 lavoratori (con un limite, dunque, di € 25.000,00).
Il beneficio spetta soltanto ai datori di lavoro costituiti da imprese private o società cooperative che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti all’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale e che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario per crisi aziendali o ristrutturazioni (salvo che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quella dei lavoratori licenziati o sospesi).
Il datore di lavoro interessato non deve, inoltre, procedere all’assunzione in attuazione dell’obbligo previsto dalla legge 68/99 in favore dei disabili ed il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata.
Si precisa che l’incentivo spetta non solo in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ma – altresì – nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, seppure a part time; la sua fruizione, inoltre (che avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens), è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.
Per l’operatività del beneficio in argomento si dovrà attendere la pubblicazione di un apposito avviso, da parte dell’INPS, nella Gazzetta Ufficiale, che – si auspica – avvenga quanto prima, in quanto l’iscrizione dei giovani genitori nella banca dati e la relativa assunzione da parte dei datori di lavori interessati non potrà avvenire prima di quella data.