8 Luglio 2016
Tra le modifiche che il d.lgs. n. 151/15 attuativo del Jobs Act (in vigore dal 24 settembre 2015) ha apportato alla disciplina del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/99 rientra anche quella concernente l’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori con disabilità.
Nello specifico l’art. 13 della legge n. 68/99 (come modificato dall’art.10 del d.lgs. n.151/15) ha previsto, limitandone la durata ad un periodo di 36 mesi:
• un incentivo nella misura del 70% (in precedenza era il 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978;
• un incentivo nella misura del 35% (in precedenza era il 25%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978;
• un incentivo nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.
La predetta norma stabilisce che gli incentivi in questione vengono corrisposti direttamente dall’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, sulla base di una preventiva domanda da presentare all’istituto telematicamente.
In data 13 giugno 2016 è stata emanata dall’INPS la circolare n. 99 con la quale sono state dettate precise indicazioni sugli incentivi sopra indicati.
In particolare, la circolare ha precisato che l’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno natura di imprenditore; inoltre il provvedimento conferma che l’agevolazione è riconosciuta per l’assunzione di lavoratori che abbiano un grado di riduzione della capacità lavorativa già indicato dall’art. 13 della legge n. 68/99 e sopra indicato.
L’incentivo spetta (per quanto di interesse per le strutture sociosanitarie) per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato purché esse non abbiano una durata inferiore ai 12 mesi.
La misura del beneficio varia a seconda delle caratteristiche del lavoratore assunto e comunque trovano conferma le indicazioni contenute nell’art.13 della legge n. 68/99 come sopra prospettate.
Gli incentivi sono, in ogni caso, subordinati alla ricorrenza di determinate condizioni, ovverosia:
– l’adempimento degli obblighi contributivi;
– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– il rispetto degli altri obblighi di legge;
– il rispetto degli accordi e ccnl, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali laddove stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto delle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi;
– l’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione;
– il rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.
Per quanto concerne, in particolare, il rispetto delle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi si rappresenta che l’art. 31 del d.lgs. n.150/15 ha previsto alcuni principi generali che devono trovare applicazione nelle ipotesi di godimento degli incentivi all’occupazione, i quali – tuttavia – non trovano attuazione solo nel caso di assunzioni obbligatorie per il rispetto della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge n. 68/99.
Ciò significa che, diversamente, nell’ipotesi di assunzione di disabili effettuate oltre la c.d. “quota di riserva” di cui al citato art. 3, trovano – invece – applicazione i suddetti principi in virtù dei quali l’incentivo non spetta in alcune ipotesi specificate dal decreto suindicato (ovvero, a titolo meramente esemplificativo, quando l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; se l’assunzione viola il diritto di precedenza di un lavoratore licenziato o cessato da un rapporto a termine o – ancora – se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da datori di lavoro che presentano elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sia sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, sia riguardo la sussistenza di eventuali rapporti di controllo o collegamenti).
In ogni caso, i datori di lavoro interessati agli incentivi in argomento possono presentare domanda preventiva all’INPS, sia per le assunzioni in corso, sia per i rapporti di lavoro non ancora iniziati, dopodiché l’ente verificherà la disponibilità dei fondi messi a disposizione per la copertura dell’incentivo e, in caso di capienza, sarà rilasciata risposta positiva entro 5 giorni.
Nei successivi 7 giorni (se non ancora fatto) dovrà essere stipulato il relativo contratto e notificato all’INPS entro 14 giorni.