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Incentivi parità di genere: prorogati i termini per l’istanza

7 Aprile 2023

L’Inps, con messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, ha differito al 30 aprile 2023 il termine di presentazione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano ottenuto la certificazione di parità di genere da parte di un organismo di valutazione accreditato in questo ambito ai sensi del Regolamento Comunitario n. 765/2008.

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la legge n. 162/2021 e la legge n.234/2021 (di Bilancio 2022) hanno introdotto e disciplinato il sistema di “certificazione della parità di genere”, con l’obiettivo di assicurare una maggiore qualità del lavoro femminile, di promuovere la trasparenza nei processi lavorativi delle imprese e di ridurre il c.d. “gender pay gap” ovvero il divario retributivo tra il salario annuale medio percepito dalle donne e quello percepito dagli uomini.

Secondo quanto previsto dalle citate normative, le aziende che dimostrino l’effettività e l’efficacia delle proprie politiche in tema di parità di genere tra uomo e donna nonché tutelino la maternità delle lavoratrici possono ottenere la c.d. “certificazione di parità di genere” che attribuisce notevoli vantaggi, tra cui la possibilità di usufruire di esoneri parziali dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori.

Il possesso di tale certificazione, purché acquisita entro il 31 dicembre dell’anno precedente, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, dà diritto ad accedere ad un esonero contributivo in misura pari, ai sensi del d.m. 20 ottobre 2022,  all’1%. L’ammontare dello sgravio non può superare la soglia di 50.000 euro annui e potrebbe essere ridotto proporzionalmente in caso di esaurimento delle risorse a livello nazionale.

Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

Ai fini della delimitazione dell’esonero è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio, con esclusione dei premi Inail, nonché dei contributi destinati al Fondo di Tesoreria, al FIS (o ai Fondi di solidarietà bilaterali) o ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il diritto alla fruizione dello sgravio è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, nonché all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, al rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative.

In particolare, come evidenziato nella precedente news del 27 dicembre 2022, l’INL con nota del 6 dicembre 2022 ha precisato che la violazione delle norme in materia di tutela della maternità e paternità (come ad esempio il divieto di licenziamento nel periodo tutelato, la mancata concessione del congedo di paternità, del congedo parentale o dei riposi giornalieri) impedisce al datore di lavoro di acquisire la certificazione della parità di genere.

Inoltre, nel caso delle aziende con oltre cinquanta dipendenti, è necessario che il datore di lavoro abbia regolarmente trasmesso il cd. rapporto di parità.

L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Come sopra anticipato, relativamente al corrente anno, l’istanza per l’accesso al beneficio dovrà essere presentata entro il 30 aprile p.v. ed a tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo telematico “PAR_GEN”.

A tal riguardo, l’Inps, con il messaggio in commento, ha precisato che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore, la quale deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione.

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