14 Gennaio 2022
Sgravio contributivo totale assunzione giovani 2021/2022.
Lo sgravio contributivo per l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni è finalizzato all’occupazione giovanile stabile e riguarda:
di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento dell’instaurazione del rapporto o della trasformazione).
L’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, con esclusione dei premi INAIL da applicare:
• nel limite di 6.000 euro l’anno;
• per un periodo di 48 mesi, in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva (identificabile con la matricola INPS) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
• per un periodo di 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva in tutte le altre regioni del territorio nazionale
Condizione imprescindibile per aver diritto allo sgravio è che i lavoratori, alla data dell’assunzione agevolata, non siano già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro.
Questo fa sì che il beneficio non spetta per i lavoratori che hanno avuto nella propria vita lavorativa precedenti rapporti a tempo indeterminato, mentre non sono ostativi i periodi di apprendistato non stabilizzati al termine del periodo formativo.
Non rientrano nel beneficio:
• i contratti d’apprendistato (che già godono di una contribuzione agevolata),
• i rapporti di lavoro domestico,
• i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale.
L’esonero contributivo spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né proceda nei nove mesi successivi a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Lo sgravio contributivo è subordinato a:
a) regolarità degli obblighi contributivi (dimostrata col DURC);
b) rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;
c) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;
d) rispetto dei diritti di precedenza;
e) assenza di lavoratori in cassa integrazione per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
Assunzione agevolata donne 2021/2022.
Lo sgravio contributivo per l’assunzione di donne in condizioni svantaggiate è finalizzato ad incentivare:
effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 di donne:
L’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno, compreso i premi INAIL, per un periodo che varia in base al tipo di contratto stipulato, precisamente:
a) 12 mesi, se il contratto è a tempo determinato;
b) 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;
c) 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, che venga poi trasformato a tempo indeterminato.
Lo sgravio per l’assunzione delle donne è subordinato alle seguenti condizioni ordinarie per i datori di lavoro:
a) regolarità degli obblighi contributivi (dimostrata col DURC);
b) rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;
c) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;
d) rispetto dei diritti di precedenza nelle assunzioni;
e) assenza di lavoratori in cassa integrazione per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
Condizione imprescindibile per il diritto allo sgravio è che l’assunzione delle donne comporti un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media di 12 mesi precedenti.
Il calcolo deve essere effettuato mensilmente con modalità FTE, computando, quindi, i lavoratori con contratto a tempo parziale in base al rapporto tra il numero delle ore part-time e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Sono esclusi dal computo della media i lavoratori cessati per:
a) dimissioni volontarie;
b) pensionamento per raggiunti limiti di età;
c) licenziamento per giusta causa.
Incentivi assunzioni: i requisiti di “privo di impiego” o “disoccupato”.
Ai fini dei suddetti incentivi, si considerano:
“privi di impiego regolarmente retribuito”, coloro che:
Si considerano, invece, “disoccupati” i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informatico unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva dal lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Pertanto, l’accertamento dello stato di disoccupazione è connesso alla presenza di due requisiti: