14 Giugno 2017
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno u.s. è stata pubblicata la legge n. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, in vigore a partire dalla data odierna.
Quanto al merito della riforma, già esaminato con precedente news e che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane, si conferma in particolare che il nuovo testo legislativo interviene sull’annosa questione dei requisiti di legittimità delle collaborazioni coordinate e continuative, stabilendo in particolare che “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Tale precisazione contribuisce a fare chiarezza sul concetto di “etero-organizzazione”, enucleata dalla dottrina a seguito del Jobs Act, il quale, come noto, ha previsto l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro subordinato alle collaborazioni autonome continuative, esclusivamente personali, organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro.
La novella disposizione, facendo espressamente salve le misure di coordinamento concordate tra le parti, avvalora la tesi (da sempre sostenuta dalla migliore dottrina) secondo cui si ha etero – organizzazione (e, quindi, si applica la disciplina del lavoro subordinato, salve le eccezioni previste dalla legge) solamente quando la prestazione del lavoratore sia organizzata unilateralmente dal committente, e non quando le concrete modalità di svolgimento del lavoro siano concordate tra le parti all’inizio o nel corso del rapporto.