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Impugnazione del licenziamento e problematiche connesse al Rito Fornero

12 Giugno 2015

Con la recentissima sentenza n. 78/15 della Corte Costituzionale, i Giudici della Consulta hanno posto fine (a dir il vero con argomentazioni non del tutto condivisibili) all’annoso dibattito sollevatosi sia nelle aule giudiziarie sia nell’ambito della più autorevole Dottrina, in ordine alla corretta individuazione del giudice competente dell’impugnazione dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria prevista dal nuovo Rito Fornero.

Come ormai noto, infatti, nell’attuale processo del lavoro, l’impugnazione del licenziamento è essere scandita da quattro distinte fasi procedimentali due delle quali promosse innanzi al Tribunale, una innanzi la Corte di Appello ed una innanzi la Corte di Cassazione.
Pertanto, quindi, è ora possibile che il licenziamento intimato ad un lavoratore passi al vaglio di:
a)  una fase c.d. “sommaria” che si conclude con un’ordinanza di accoglimento o rigetto dello stesso;
b) un giudizio di impugnazione di tale ordinanza promossa innanzi lo stesso Tribunale che ha deciso la predetta fase sommaria;
c) un giudizio di gravame avverso tale ultima pronuncia innanzi la Corte di Appello territorialmente competente (tecnicamente definito “Reclamo”);
d) infine, un eventuale Ricorso in Cassazione.

Ebbene, sin dall’introduzione del nuovo Rito sono sorte non poche perplessità in merito alla circostanza che sovente, a decidere del giudizio di impugnazione dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, sia stato il medesimo magistrato assegnatario di quest’ultima.
Tale prassi, oramai fin troppo invalsa in molti tribunali italiani, ha infatti visto schiere di giudici investiti del compito di riesaminare, nel giudizio di impugnazione, il loro stesso operato reso nella fase sommaria e ciò con buona pace del diritto di difesa delle parti coinvolte, costrette, loro malgrado, a subire un riesame dei rispettivi motivi di impugnazione del tutto carente di quei profili di terzietà ed imparzialità che invece dovrebbero sempre caratterizzare l’attività giurisdizionale.
Per quale motivo un giudice dovrebbe, di fatto, contraddire, smentire o semplicemente dichiarare insufficiente l’attività dallo stesso svolta solo 30 giorni prima e consacrata in una specifica pronuncia, è un interrogativo al quale né la norma di legge, né tantomeno la giurisprudenza ha saputo offrire una valida risposta.

Nonostante i numerosi appelli degli ordini professionali ad una definitiva risoluzione di tale incongruenza rimasti nel tempo inascoltati, è la Corte Costituzionale ad offrire, con la pronuncia in commento una soluzione che, sebbene certa e ferma sul piano del rigore interpretativo, delude non poco le aspettative di confidava in una ragionevole soluzione del problema.
Ebbene, la Consulta, avallando l’orientamento giurisprudenziale che ha sempre ritenuto ammissibile l’attribuzione della fase di opposizione del precedente giudizio di impugnazione del licenziamento allo stesso Magistrato che ha già conosciuto e deciso della prima fase, è giunta – sorprendentemente – alla conclusione che tali fasi (sia quella sommaria sia quella successiva di opposizione), individuano un unico grado di giudizio nell’ambito del quale la fase di opposizione non rappresenterebbe un vero e proprio “grado d’impugnazione”.

Da una simile prospettazione quindi (originata dall’approdo giurisprudenziale della Cassazione a Sezioni Unite sul punto  con l’ordinanza n. 19674 del 2014), la fase di opposizione prevista dal rito Fornero non costituirebbe una revisione delle istanze promosse nel primo grado, ma solo la normale “prosecuzione” dello stesso e ciò, con la conseguenza che non potrebbe trovare applicazione il primo comma dell’art. 51, del c.p.c. in tema di obbligo di astensione del giudice che ha conosciuto della causa “come magistrato in altro grado del processo”.
Secondo l’assunto della Corte Costituzionale, la legittimità dell’assegnazione della fase di opposizione allo stesso magistrato della precedente fase sommaria risiederebbe nella funzionale “attuazione del principio del giusto processo per il profilo della sua ragionevole durata”.

Invero, nonostante le lodevoli intenzioni della Consulta di voler, di fatto, giustificare (attraverso il ricorso al più alto concetto del “giusto processo” costituzionalmente garantito) quella che si continua a ritenere un’anomalia del sistema, molti sono ancora i dubbi e le criticità che una simile pronuncia trascina con se.
Quello che avrebbe dovuto rappresentare un intervento risolutivo in materia, si traduce di fatto (ed ancora una volta) in un’asettica interpretazione della norma di riferimento che purtroppo trascura di fare i conti con l’inconfutabile dato statistico evidenziato dalla pratica giudiziaria che, quotidianamente, dà atto dell’esiguo tasso di riforma – ad opera del medesimo giudice – delle ordinanze dallo stesso emesse all’esito della prima fase.

Purtroppo, nel prendere atto di una simile impostazione, non resterà che confidare nel buon senso del singolo Magistrato il quale, investito della responsabilità di giudicare il proprio operato, si auspica possa, facendo riferimento alla propria onestà intellettuale, finanche ammettere di aver sbagliato (in tutto o in parte) la valutazione degli elementi emersi nel corso della precedente fase di giudizio e da cui è scaturita la pronuncia circa la legittimità, o meno, del licenziamento impugnato.

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