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Imponibilità ai fini iva delle operazioni di distacco del personale

24 Febbraio 2012

Con la recente sentenza n. 23021 del 7 novembre 2011, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente risolto i dubbi interpretativi sorti in merito all’applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto alle operazioni di distacco del personale, richiamando gli operatori del diritto ad una interpretazione letterale di quanto disposto dall’art. 8, comma 35, l. 67/1988, ai sensi del quale “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Tale norma, come noto – pur essendo stata emanata al fine di comporre un contrasto sorto in seno allo stesso Ministero delle Finanze (cfr. Ministero delle Finanze, risoluzioni n. 502712/1973; n. 411847/1981; n. 333652/1981 e, a contrario, risoluzione n. 363853 del 31 ottobre 1986) – ha, a sua volta, dato luogo a due opzioni interpretative tra di loro difformi.
Sulla base di tale disposizione, infatti, l’opzione giurisprudenziale tradizionale della Cassazione ha ritenuto  che “il distacco o prestito di personale non costituisce operazione imponibile, purché l’impresa beneficiaria corrisponda il solo costo di tale utilizzazione, e cioè la retribuzione, gli oneri fiscali e previdenziali, e le spese sostenute dai dipendenti” (Cass. 1788/1996).
Di tale avviso, peraltro, si è mostrata anche la Commissione Tributaria Centrale, la quale ha altresì aggiunto che “per escludere dall’assoggettamento ad IVA le somme percepite per prestiti o distacchi di personale, occorre l’esatta corrispondenza di esse a quanto pagato dal distaccante”, non essendo pertanto possibile concordare corrispettivi medi o forfettari (cfr. sent.  n. 3523 del 10 maggio 2001).

Di recente, tuttavia, la Suprema Corte – mediante quattro sentenze di contenuto analogo emanate nel 2010 – ha mutato il proprio originario orientamento, stabilendo che le operazioni di distacco siano rilevanti ai fini IVA solamente nei casi in cui il distaccatario versi al distaccante una somma superiore al costo sostenuto da quest’ultimo per il personale; secondo tali pronunce, infatti, qualora l’importo pattuito tra le parti risulti pari od inferiore al costo sostenuto dal distaccante, l’operazione rimane fuori dal campo d’applicazione dell’IVA, mentre nel caso in cui venga concordata una somma superiore, il distaccatario è tenuto a pagare l’imposta soltanto sulla parte eccedente il costo del personale distaccato (Cass. nn. 19129, 19130, 19131 e 19132 del 2010).
Orbene, le Sezioni Unite della Cassazione – mediante la sentenza in esame – si sono pronunciate in aperto contrasto con tale ultimo approdo giurisprudenziale, ritenendo che l’art. 8, comma 35, l. n. 67 del 1988 “deve essere inteso nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini dell’IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.

Solo in tal caso, pertanto, l’intera operazione è del tutto al di fuori del campo d’applicazione IVA, mentre qualora il corrispettivo pattuito dalle parti risulti inferiore o superiore al costo sostenuto dal distaccante, l’erogazione dello stesso “comporta, secondo le regole, l’imponibilità dell'(intero) importo versato dal distaccatario”.
Allo stato, pertanto, risulta pienamente confermata l’originaria impostazione della questione e, di conseguenza, si ritiene che le strutture potranno considerare le operazioni di distacco del personale escluse dal campo d’applicazione dell’IVA solamente nel caso in cui, nell’ambito delle stesse, il distaccatario si impegni a corrispondere al distaccante una somma pari ai costi realmente sostenuti da quest’ultimo per il personale distaccato, senza, peraltro, che vi sia la possibilità di riferirsi a parametri di costo medi o forfettari.

Tale soluzione, peraltro, appare quanto mai opportuna anche sotto il profilo giuslavoristico, atteso che, come noto, il ricorso all’istituto del distacco deve essere motivato da un interesse (temporaneo) del distaccante e – secondo le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro (circolare n. 28/2005) – “deve escludersi la legittimità di un distacco fondato su una ragione meramente economica, che può essere tanto l’interesse ad un corrispettivo, come sopra evidenziato, quanto il solo interesse al risparmio del costo del lavoro”.
In questo senso, pertanto, secondo il parere del medesimo Dicastero – al fine di evitare che, in caso di contenzioso o di ispezioni amministrative, possa riscontrarsi la sussistenza di una somministrazione irregolare di lavoro – sarà opportuno che l’importo del rimborso non superi “quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante” (Ministero del Lavoro, circolare 3/2004).

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